IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 17 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1991; Viste le direttive 93/26/CEE e 93/56/CEE, che modificano la direttiva 82/471/CEE, nella parte relativa agli allegati; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito del necessario adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista a legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.