IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                                E CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla  legge  8
marzo  1968,  n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina  della  preparazione  e
del commercio dei mangimi;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  e), della
suindicata legge;
  Visto il decreto  13  novembre  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985,
recante    l'elenco    dei    prodotti    di   origine   minerale   e
chimico-industriali che possono essere  impiegati  nell'alimentazione
degli  animali,  rettificato  con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 30  luglio  1986  e  modificato  da  ultimo  con
decreto  17  agosto  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1991;
  Viste  le  direttive  93/26/CEE  e  93/56/CEE,  che  modificano  la
direttiva 82/471/CEE, nella parte relativa agli allegati;
  Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle
disposizioni  contenute  nelle  suindicate   direttive   comunitarie,
nell'ambito  del necessario adeguamento al progresso delle conoscenze
in campo scientifico o tecnico;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9  della
citata  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha espresso parere
favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista a legge 14 gennaio 1994, n. 20,  contenente  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse,
e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.