IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in
base al quale le dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
  Considerato che occorre modificare i predetti decreti  ministeriali
per    tenere    conto    delle   modifiche   normative   intervenute
successivamente  alla  loro  emanazione  e  per   correggere   errori
materiali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  modelli  allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1995
recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti  la  dichiarazione
unica  agli  effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta  locale  sui  redditi,  e  il  contributo  al   Servizio
sanitario  nazionale,  nonche'  del  modello  740/K,  concernente  la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
e del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero  di
denaro, titoli e valori mobiliari, da presentare nell'anno 1995, sono
apportate  le  modificazioni  di  seguito  elencate in corrispondenza
delle pagine del supplemento ordinario n.  20 alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:
    a) alla pagina 99, nel Mod.  740/F,  nel  rigo  F32,  la  parola:
"conseguite" e' sostituita dalla parola: "incassati";
    b) alla pagina 106, nel Mod. 740/U:
    nel prospetto "CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
MERCI PER CONTO DI TERZI", nella Sezione I, prospetto B nel rigo U11,
l'espressione: "10,43%" e' sostituita dalla seguente: "Quota";
    nella  Sezione  II, "INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
CONCESSO AI SENSI DELLA  LEGGE  N.  317/1991",  nella  colonna  3  va
retinato il rigo U29;
    nella  Sezione  III,  "INDICAZIONE E UTILIZZO DI ALTRI CREDITI DI
IMPOSTA", nella colonna  2,  in  corrispondenza  del  rigo  U40  sono
inseriti i tre zeri delle migliaia;
    nella  Sezione  IV,  "RICHIESTA  DI  SOSPENSIONE  DEI  VERSAMENTI
D'IMPOSTA DEI  CREDITORI  VERSO  L'EFIM"  nei  righi  U45  e  U46  e'
eliminata la parola: "acconto".
  2.  Nelle  istruzioni  allegate al decreto ministeriale 15 febbraio
1995, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente
sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza
delle pagine del supplemento ordinario n.  20 alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995:
    a) alla pagina 21,  seconda  colonna,  secondo  capoverso,  primo
periodo, l'espressione "N19" e' soppressa;
    b)  alla  pagina  22,  terza colonna, al quinto punto, le parole:
"corrisposti al" sono sostituite dalle seguenti: "percepiti dal";
    c)  alla  pagina  24,  seconda  colonna,  la  voce  "Acconto  del
contributo  al  Servizio  sanitario  nazionale"  e'  sostituita dalla
seguente:
    "Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale.
   Se l'importo di rigo V2:
    non supera lire 100.000, non e' dovuto acconto;
    supera  lire 100.000, e' dovuto l'acconto secondo le modalita' di
seguito riportate.
   Se l'ammontare imponibile gia' assoggettato a contributo  (rigo  2
dello schema di calcolo riportato in allegato) supera lire 40 milioni
l'acconto dovuto e' pari al 98 per cento dell'importo di rigo V2.
   Se,  invece,  l'ammontare  imponibile gia' assoggettato non supera
lire 40 milioni occorre determinare l'importo del contributo preso  a
base  per il calcolo dell'acconto, tenendo conto della nuova aliquota
prevista per i redditi del 1995; in particolare occorre calcolare:
     il 6,6 per cento dell'importo di  rigo  V1,  se  questo  risulta
inferiore  alla  differenza  tra  40 milioni e l'ammontare imponibile
gia' assoggettato; il 6,6 per cento della differenza tra 40 milioni e
l'ammontare imponibile gia' assoggettato se questa risulta  inferiore
all'imponibile  di  rigo V1 (in pratica il 6,6 per cento dell'importo
di rigo 7 dello schema di calcolo);
     il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile di rigo V1
(in pratica il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8 dello  schema  di
calcolo).
  Il  contributo  da  prendere  a base per il calcolo dell'acconto e'
dato dalla somma dei due importi cosi' determinati.
  L'acconto dovuto  e'  pari  al  98  per  cento  dell'importo  cosi'
ricalcolato.
  L'acconto determinato come sopra descritto deve essere versato:
    in  unica  soluzione  nel  mese di novembre 1995, se l'importo e'
inferiore a lire 502.000;
    in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire 502.000,  di
cui:
     la  prima  entro  maggio  1995,  nella  misura  del 40 per cento
dell'acconto come sopra determinato;
     la seconda nel mese di novembre 1995 nella restante  misura  del
60 per cento.";
    d) alla pagina 64, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo F45,
dopo   il   secondo  capoverso  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Considerato che la normativa in esame  non  implica  il  venir  meno
delle  agevolazioni  fiscali  previste  da specifiche disposizioni di
legge, i contribuenti interessati devono  confrontare  il  contributo
diretto  lavorativo  con  la predetta somma algebrica aumentata degli
importi non assoggettati ad imposizione  per  effetto  di  specifiche
disposizioni agevolative, quali:
    i  proventi  esenti,  soggetti  a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva;
    il reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del  D.L.  10  giugno
1994, n. 357.
  Se  il  primo  dei  termini  posti a raffronto risulta superiore al
secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo  puo'  essere
operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i
due citati termini posti a raffronto.
  In   particolare,   per   i   contribuenti  che  beneficiano  della
agevolazione ai sensi dell'art. 3  del  D.L.  n.  357  del  1994,  il
reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello
che  risulta  dalla  citata  somma  algebrica  aumentata dell'importo
indicato al rigo F41.
  Se  il  predetto  reddito,  cosi'  aumentato,  risulta inferiore al
contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45
va indicato l'importo del contributo  diretto  lavorativo,  diminuito
dell'importo  indicato  al rigo F41. Se invece non risulta inferiore,
nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata.";
    e) alla  pagina  68,  prima  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del rigo 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole:
"che non puo' eccedere il 5 per cento dei crediti indicati nel rigo 6
della medesima colonna";
    f) alla pagina 71, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo G28,
dopo  il  secondo  periodo,  sono  aggiunti   i   seguenti   periodi:
"Considerato  che  la  normativa  in  esame non implica il venir meno
delle agevolazioni fiscali previste  da  specifiche  disposizioni  di
legge,  i  contribuenti  interessati devono confrontare il contributo
diretto lavorativo con l'importo di rigo G27 aumentato degli  importi
non   assoggettati   ad   imposizione   per   effetto  di  specifiche
disposizioni agevolative.
  In  particolare,  per  i   contribuenti   che   beneficiano   della
agevolazione  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.L.  n. 357 del 1994, il
reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e' quello
di rigo G27 aumentato  dell'importo  indicato  al  rigo  G25.  Se  il
predetto  reddito,  cosi'  aumentato, risulta inferiore al contributo
diretto  lavorativo,  ai  fini  dell'adeguamento,  nel  rigo  G28  va
indicato  l'importo  del  contributo  diretto  lavorativo,  diminuito
dell'importo indicato nel rigo G25. Se invece non risulta  inferiore,
nel rigo G28 va riportato l'importo di rigo G27.".
    g) alla pagina 79:
    alla  prima  colonna,  il capoverso che inizia con le parole: "Si
ricorda che" e' sostituito con il seguente: "Si ricorda  che  con  il
D.L.  22  novembre  1994,  n.  642, reiterato, da ultimo, dal D.L. 21
gennaio 1995, n. 21, convertito dalla legge 22 marzo 1995,  n.  94  e
con  il  D.L.  29  marzo  1995, n. 92, sono stati fissati i limiti di
spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che  con
i  DD.MM.  28  novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i
criteri  per  la  concessione  del  credito   d'imposta   per   detti
semestri.";
    alla  prima colonna, nelle istruzioni concernenti il Riquadro "A"
- Determinazione analitica del credito d'imposta il secondo capoverso
e' sostituito con il seguente: "Per la compilazione della colonna 3 i
DD.MM. 28 novembre 1994 e  30  marzo  1995  individuano  le  seguenti
quattro   categorie   di  autoveicoli,  per  ciascuno  dei  quali  e'
attribuibile, rispettivamente per il primo e per il secondo  semestre
1994, il seguente credito d'imposta massimo:
     L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di
massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi
(prima categoria);
     L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di
massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non
superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);
     L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per  autoveicoli  per  trasporto  di
cose   di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  11.500
chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);
     L.  3.045.000  e  L.  2.850.000 per autoveicoli per trasporto di
cose di massa complessiva  superiore  a  24.000  chilogrammi  (quarta
categoria)";
    alla prima colonna, l'ultimo capoverso che prosegue nella seconda
colonna  e  il  primo capoverso della seconda colonna sono sostituiti
dai seguenti:
  "A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con  riferimento
a  ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il
consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.
  Nella colonna 6 deve essere indicata,  con  riferimento  a  ciascun
autoveicolo,  la  somma  del  credito spettante per il primo e per il
secondo semestre 1994, tenendo conto che, per il primo  semestre,  il
credito  spettante  e'  pari al minore importo tra il 10,43 per cento
dell'ammontare indicato nella colonna  5  e  la  misura  massima  del
credito  come  sopra  indicato  e  che,  per  il secondo semestre, il
credito spettante e' pari al minore importo  tra  il  9,7  per  cento
dell'ammontare  indicato  nella  colonna  5  e  la misura massima del
credito come sopra indicato.
  Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima  se
la  spesa  per  gasolio  e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di
ciascuna categoria e' superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000
e 29.200.000.
  Poiche' il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo  semestre
1994  il  credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100
veicoli, nel caso in cui il numero degli  autoveicoli  posseduti  sia
superiore  a  tale limite, al rigo U6 va indicata la somma del totale
del credito d'imposta spettante per il  primo  semestre  per  ciascun
autoveicolo  e  del  totale  del  credito di imposta calcolato per il
secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100  autoveicoli  (in
pratica  il  credito  d'imposta  spettante per il secondo semestre e'
pari al credito computato per  tutti  i  veicoli  posseduti,  con  le
modalita'  sopraindicate,  diviso  per  il  numero  degli autoveicoli
posseduti e moltiplicato per 100).";
    alla seconda colonna, le istruzioni per la compilazione del  rigo
U11 sono sostituite dalle seguenti: "Al rigo U11 va indicato il 10,43
per  cento  dell'importo  di  rigo  U10  aumentato  del 9,7 per cento
dell'importo dello stesso rigo U10 (eventualmente rapportato  a  100,
se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).";
    alla terza colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo
U15,  dopo  la parola: "utilizzato" sono inserite le seguenti parole:
"successivamente  alla  data  di   presentazione   della   precedente
dichiarazione";
    alla  terza  colonna,  nelle  istruzioni  al rigo U18, le parole:
"versamento   delle   imposte"   sono   sostituite   dalla    parola:
"presentazione";
    alla terza colonna, nelle istruzioni al rigo U20 e U23 le parole:
"al termine" sono sostituite con le parole: "alla data";
    h) alla pagina 80, prima colonna:
    nelle  istruzioni  per  la compilazione del rigo U29 e' eliminata
l'espressione "e 3" e le parole: "il termine" sono sostituite da: "la
data";
    nelle istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1, 2 e
3 le prime tre righe sono sostituite dalle seguenti: "- nel rigo U30,
colonne 1 e 2 la differenza tra l'importo di  rigo  U26  e  la  somma
degli importi dei righi da";
    dopo  le istruzioni per la compilazione del rigo U30, colonne 1 e
2 e' inserito il seguente alinea: "- nel  rigo  U30,  colonna  3,  la
differenza  tra  l'importo  di  rigo U25 e la somma degli importi dei
righi U27 e U28; tale differenza costituisce il credito d'imposta  da
utilizzare  per  i  versamenti  delle  imposte  dovute nei successivi
periodi.";
    i) alla pagina 82, sono apportate le seguenti modifiche:
    alla seconda colonna, nelle istruzioni per  la  compilazione  dei
righi  U37  e  U40,  le  parole:  "al  termine" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data";
    alla terza colonna nelle istruzioni per la compilazione del  rigo
U33  dopo  la  parola: "utilizzato" sono inserite le seguenti parole:
"successivamente  alla  data  di   presentazione   della   precedente
dichiarazione;";
    j) alla pagina 83, prima colonna:
    dopo  le  istruzioni per la compilazione del rigo U39 e' inserito
il seguente alinea: "- nel rigo U40 l'ammontare del credito d'imposta
di cui al rigo U32 utilizzato per il versamento delle  ritenute  alla
fonte  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e sui compensi di lavoro
autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di
presentazione della presente dichiarazione;";
    nel paragrafo "Credito d'imposta per le imprese  rivenditrici  di
prodotti  audiovisivi  e  cinefotoottici", nel quinto capoverso, alla
quarta riga, dopo le parole: "dell'Ilor" sono  aggiunte  le  seguenti
parole:  "relativi  al periodo d'imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione nonche' dell'Iva dovuta" e sono soppresse le parole  "e
dell'Iva,  effettuati"  e,  alla  sesta riga, le parole: "al termine"
sono sostituite alle seguenti: "alla data";
    nelle istruzioni per la compilazione del  rigo  U33,  le  parole:
"effettuate  a  decorrere  dalla  data  di  versamento  delle imposte
relative  alla  precedente  dichiarazione  e  fino  al   termine   di
presentazione  della  presente  dichiarazione;" sono sostituite dalle
seguenti:  "effettuati  nel  1994   a   decorrere   dalla   data   di
presentazione della precedente dichiarazione;";
    k)  alla  pagina  83,  seconda  colonna,  nelle istruzioni per la
compilazione del rigo U37, le parole: "al  termine"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla data";
    l)  alla  pagina  84,  seconda  colonna,  nelle istruzioni per la
compilazione del rigo U44, dopo le  parole:  "dell'Iva  dovuta"  sono
inserite  le  seguenti: "dalla data di presentazione della precedente
dichiarazione e";
    m) alla  pagina  86,  terza  colonna,  nelle  istruzioni  per  la
compilazione  del  Quadro  K,  prima  dell'ultima  riga del paragrafo
"Generalita'" e' inserita la seguente parte:
  "ATTENZIONE
  ACCONTO PATRIMONIALE
  Si ricorda che  l'art.  20  del  D.L.  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito  dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il
periodo  d'imposta  1995,  e'  dovuto  un  acconto  dell'imposta  sul
patrimonio  netto  delle  imprese,  nei  termini  e  con le modalita'
previste per le imposte sui redditi.
  Tale   acconto  e'  determinato  nella  misura  del  35  per  cento
dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo  K8
della  Sezione I (per le imprese in regime di contabilita' ordinaria)
o dal rigo K12  della  Sezione  II  (per  le  imprese  in  regime  di
contabilita'   semplificata  ovvero  in  contabilita'  ordinaria  per
opzione) del presente modello.
  Se l'importo di rigo K8 della Sezione I o K12 della sezione II:
   non supera lire 100.000 non e' dovuto acconto;
   supera lire 100.000 e' dovuto acconto  nella  misura  del  35  per
cento dell'importo del rigo di riferimento.
  L'acconto cosi' determinato deve essere versato:
   in  unica  soluzione  nel  mese  di novembre 1995, se l'importo e'
inferiore a lire 502.000;
   in due rate, se l'importo e' pari o superiore a lire  502.000,  di
cui:
    la  prima  entro  maggio  1995,  nella  misura  del  40 per cento
dell'acconto come sopra determinato;
    la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante  misura  del
60 per cento.
  Esempio di calcolo dell'acconto:
   Imposta dovuta..........................     1.433.000
   Acconto (35% imposta dovuta)............       502.000
   I rata (40% acconto)....................       201.000
   II rata (60% acconto)...................       301.000";
    n)  alla pagina 114, prima colonna, nel paragrafo "DETERMINAZIONE
DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR", nella prima alinea,  dopo  le  parole
"di  seguito  fornite"  sono  aggiunte  le seguenti parole ", nonche'
l'importo indicato nel rigo A1  28  relativo  alla  agevolazione  per
reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;".