IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 1 marzo 1994: "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-96" ed in particolare il progetto obiettivo 5A: "La tutela materno-infantile"; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 1, comma 5, che detta disposizioni per l'aggiornamento del protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984: "Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile"; Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' - sezione II - nella seduta del 14 febbraio 1995; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1. Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche, fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, per le quali non viene applicata la quota di partecipazione alla spesa di cui all'art. 1, comma 3 16-quinquies, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle indicate nei protocolli allegati, che formano parte integrante del presente decreto. Per prestazioni specialistiche devono intendersi le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche, nonche' quelle richieste da condizioni patologiche emerse durante la gravidanza, a causa della gravidanza o preesistenti ad essa.