IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  recante:
"Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  dalla  Repubblica  1  marzo  1994:
"Approvazione  del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-96"
ed  in   particolare   il   progetto   obiettivo   5A:   "La   tutela
materno-infantile";
  Vista   la   legge   23   dicembre   1994,   n.   724:  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica", ed in  particolare  l'art.
1, comma 5, che detta disposizioni per l'aggiornamento del protocollo
diagnostico  predisposto  nel  decreto  del Ministro della sanita' 14
aprile 1984;
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  14  aprile  1984:
"Protocolli  di  accesso  agli  esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza  ed  a  tutela  della
maternita' responsabile";
  Sentito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita' -
sezione II - nella seduta del 14 febbraio 1995;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le prestazioni di diagnostica strumentale e  di  laboratorio  e  le
prestazioni  specialistiche,  fruite  presso  le strutture pubbliche,
compresi i consultori  familiari,  convenzionate  o  accreditate  dal
Servizio  sanitario  nazionale,  per  le quali non viene applicata la
quota di partecipazione  alla  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  3
16-quinquies,  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724, sono quelle
indicate nei protocolli allegati, che formano  parte  integrante  del
presente decreto.
  Per  prestazioni specialistiche devono intendersi le visite mediche
periodiche  ostetrico-ginecologiche,  nonche'  quelle  richieste   da
condizioni  patologiche  emerse  durante la gravidanza, a causa della
gravidanza o preesistenti ad essa.