Agli  assessorati agricoltura delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale  e  alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Ente  per  gli  interventi  nel
                                  mercato agricolo - E.I.M.A.
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  semi oleosi - AISO
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  All'Associazione maiscoltori
                                  All'Associazione           italiana
                                  industriali prodotti alimentari
   La  Commissione  CE, con regolamento in corso di pubblicazione, ha
provveduto a prorogare, in via permanente, la data limite  di  semina
del  mais  e  del  sorgo  dal  15  maggio al 31 maggio antecedente la
campagna di commercializzazione.
   Il provvedimento in causa e' applicabile:
    per il mais nelle regioni Lazio, Umbria, Marche,  Toscana  ed  in
tutta l'area settentrionale del Paese;
    per  il  sorgo  nelle  regioni  Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna.
   Pertanto, in deroga alla disposizione di cui all'art. 10, par.  2,
del  regolamento  (CEE)  n. 1765/92 che prevede la data del 15 maggio
antecedente il raccolto  quale  termine  ultimo  per  l'effettuazione
delle  semine,  i  produttori  interessati,  che  abbiano  presentato
domanda di compensazione  entro  il  termine  previsto  per  ciascuna
campagna  (31  marzo per la campagna di commercializzazione 1995-96),
potranno effettuare le semine di mais e di sorgo entro la data limite
del 31 maggio.
   Detti produttori di mais e di sorgo non saranno peraltro tenuti  a
svolgere   ulteriori   adempimenti   qualora  le  semine  intervenute
successivamente alla domanda  iniziale  di  compensazione  riguardino
esattamente le superfici gia' indicate nella medesima domanda.
   Qualora,  invece,  intervengano modifiche rispetto alla superficie
dichiarata in domanda, il produttore e' tenuto  a  depositare  presso
l'E.I.M.A.  entro  il  31  maggio  una nuova domanda di compensazione
contenente l'indicazione  delle  superfici  effettivamente  seminate,
provvedendo  a  barrare  l'apposita  casella, prevista nel modello di
domanda allegato alla circolare n. D/478 del 10 agosto 1994.
   A  tal  riguardo,  si  rileva  che la suddetta variazione non puo'
riguardare un numero di ettari superiore a  quello  dichiarato  nella
domanda  iniziale  e,  pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata
domanda in tal senso, la stessa e' ritenuta irricevibile.
   Per quanto concerne il mais dolce, il  predetto  regolamento  (CE)
da'  facolta' agli Stati membri di consentire, prevedendo le adeguate
misure complementari intese ad evitare duplicazione di aiuto, che  la
conferma  di semina per detto prodotto intervenga al massimo entro il
15 giugno di ogni anno.
   L'amministrazione, per tener conto delle esigenze dei produttori e
dell'industria di trasformazione del  mais  dolce,  e'  venuta  nella
determinazione di avvalersi di tale facolta'.
   In  concreto,  in  tutto  il territorio nazionale, i produttori di
mais dolce che hanno presentato domanda  di  compensazione  entro  il
termine  previsto  per  ciascuna  campagna di commercializzazione (31
marzo 1995 per la campagna di commercializzazione  1995-96)  potranno
effettuare le relative semine entro il 15 giugno.
   Anche  in  questo contesto, sono applicabili le disposizioni sopra
illustrate per il mais ed il sorgo in  materia  di  conferma  o  meno
delle intenzioni di semina manifestate al momento della presentazione
della relativa domanda di compensazione al reddito.
   I  produttori di mais dolce sono, altresi, tenuti a stipulare, nel
periodo che va dalla data immediatamente successiva al deposito della
domanda di compensazione al reddito di cui al  regolamento  (CEE)  n.
1765/92  e  fino  al  31  maggio  successivo,  appositi  contratti di
coltivazione con  le  industrie  di  trasformazione  nei  quali,  tra
l'altro,  deve essere indicato il numero di riferimento della domanda
di compensazione ove  risulta  indicato  il  numero  catastale  delle
particelle  interessate che sara' preso in considerazione ai fini dei
controlli in loco.
   Tuttavia, le disposizioni relative all'indicazione sopra richiesta
non  si  applicano,  per  la  sola  campagna  di  commercializzazione
1995-96,   nei  riguardi  dei  contratti  di  coltivazione  stipulati
anteriormente al 31 marzo 1995.
   L'E.I.M.A., ai fini di una piu' incisiva azione di  controllo  che
si  impone nel contesto della coltivazione del mais dolce, avra' cura
di disporre per  l'effettuazione  della  verifica  amministrativa  di
tutte  le  domande  pervenute e di sottoporre a sopralluogo aziendale
almeno il 20% di esse.
   La copia dei contratti in causa deve essere tenuta a  disposizione
dell'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.
   In   assenza  di  detta  documentazione,  non  si  fa  luogo  alla
compensazione al reddito prevista dal regolamento n.  1765/92,  anche
se  tutte  le altre condizioni previste nella richiamata circolare n.
D/478 risultano pienamente rispettate.
   L'E.I.M.A.,  sulla   base   delle   disposizioni   contenute   nel
regolamento (CEE) n. 3887/92 concernente le modalita' di applicazione
del  sistema integrato di gestione relativo a talune regioni di aiuti
comunitari, avra' cura di adottare  tutte  le  misure  complementari,
ritenute  necessarie  per la migliore organizzazione ed efficacia dei
controlli, utilizzando i dati disponibili nell'ambito del  regime  di
aiuto di cui al regolamento n. 1765/92.
   Si  coglie  l'occasione  per  comunicare  che  la  Commissione con
recente regolamento, in corso di pubblicazione, ha ampliato la  lista
delle  varieta' di colza ammissibili alla compensazione al reddito di
cui  al  regolamento  (CEE)  n.  1765/92  aggiungendo   le   seguenti
"cultivar":
    Acrobat,  Ada,  Agena,  Akamar, Amber, Ambra, Angkor, Ark, Avant,
Beryl, Calibra, Cannon, Casino', Cirrus, Colcan 36, Corporal, Dakini,
Debut,  Fingal,  Grenat,  Hansen,  Hybridol,  Ilona,  John,   Karola,
Katarina,  Konda,  Kristina,  Kulta,  Kunto,  Kurir,  Lady,  Liaison,
Licosmos, Maskot, Melodi, Neptune, Nickel,  Orelia,  Orphee,  Pallas,
Paroll,  Patriot,  Per,  Pisces,  Plumbshot,  Rapier, Rafaela, Rubis,
Rudolf, Scorpio, Sisu, Solar e Tomahawk.
   Gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo  sono
pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 75