Con decreto 27 febbraio 1995, la riscossione del carico tributario
di  L.  409.693.099, dovuto dalla S.r.l. Fonti del Tigullio Bognanco,
con sede in Ne' (Genova), e' stata sospesa ai  sensi  del  terzultimo
comma  dell'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge  28
febbraio  1980,  n.  46,  per  un periodo di dodici mesi, a decorrere
dalla data del decreto stesso. La direzione regionale  delle  entrate
per  la  Liguria,  sezione  staccata  di Genova, nel provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa',  la quale comunque, dovra' prestare idonea
garanzia, anche  fidejussoria,  per  l'eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.