AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione   delle   leggi,   sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, 8
marzo 1994, n. 155, e 6 maggio 1994,  n.  270,  recanti  disposizioni
urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio  nazionale,  nonche'  dei  decreti-legge 9 agosto 1993, n.
285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre  1993,  n.  506,  7  febbraio
1994,  n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto
1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n.  675".  I
DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al presente
decreto, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini costituzionali.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree
depresse   del    territorio    nazionale    e,    in    particolare,
dell'applicazione  dell'articolo  3, comma 1, della legge 19 dicembre
1992, n.  488,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, si intende:
    a)   per   "aree  depresse"  quelle  individuate  o  che  saranno
individuate  dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee   come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
5- b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe  caratteristiche  e
quelle  rientranti  nelle  fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
    b)  per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata
tra soggetti pubblici o tra il  soggetto  pubblico  competente  e  la
parte  o  le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo,  che  richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
    c)  per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi
delle vigenti disposizioni, da una  amministrazione  centrale  con  i
soggetti  pubblici  e privati interessati quando, per l'attuazione di
interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata  e  coordinata
di  regioni,  enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo
si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva  competenza,  si
definiscono   le   modalita'  di  esecuzione  da  parte  di  ciascuna
amministrazione  partecipante,  il  controllo  dell'attuazione  degli
interventi,  la  verifica  del  rispetto delle condizioni fissate, la
individuazione  di  eventuali  ritardi  o  inadempienze,  l'eventuale
revoca  del  finanziamento  totale  o  parziale  e  l'attivazione  di
procedure sostitutive;
    d) per  "contratto  di  programma"  il  contratto  stipulato  tra
l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di
medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
    e)   per   "intesa   di   programma"  l'accordo  tra  i  soggetti
istituzionali competenti in  un  determinato  settore,  con  cui  gli
stessi  si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse
finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed
interventi  specifici,  collegati   funzionalmente   in   un   quadro
pluriennale,  anche  se  non  ancora  globalmente definiti in tema di
fattibilita'.
  2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE),  con  deliberazione  adottata  su  proposta  del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa  con  i  Ministri
interessati,  approva  i  singoli  accordi di programma, contratti di
programma e intese di programma da stipulare.
  3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, provvede a dettare una
disciplina  dei  contratti  di  programma  che  tenga   conto   delle
competenze  trasferite  alle  amministrazioni  a  seguito del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre
          1992, n.  488, di conversione in legge, con  modificazioni,
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento
          della legge 1  marzo  1986,  n.    64,  recante  disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e'
          il seguente:
             "1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
          entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti  commissioni
          permanenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei
          deputati, che  si  pronunciano  nei  termini  previsti  dai
          rispettivi  regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per
          disciplinare  il   trasferimento   delle   competenze   del
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a)  affidamento  al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   del    coordinamento,    della
          programmazione  e della vigilanza sul complesso dell'azione
          di intervento pubblico nelle aree  economicamente  depresse
          del territorio nazionale;
               b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli
          adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita'  produttive  nelle  aree del territorio nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
               c)  attribuzione  ad  una o piu' amministrazioni dello
          Stato dell'attivita' di programmazione e  di  coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse  nazionale.  Le stesse amministrazioni provvedono
          altresi' al completamento delle infrastrutture in corso  di
          realizzazione  alla  data  del  30  aprile  1993, e al loro
          trasferimento agli enti tenuti per legge alla  manutenzione
          e   gestione.   I   relativi   programmi   sono  sottoposti
          all'approvazione del  CIPE  sulla  base  dei  finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
               d)  conferimento  delle   partecipazioni   finanziarie
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno  nell'Istituto  per   lo   sviluppo   economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito  industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione
          per lo sviluppo del Mezzogiorno di  cui  all'art.  6  della
          legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine
          di   provvedere   al   loro   riordino,   ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
               e) utilizzazione del personale gia' in  servizio  alla
          data  del  14  agosto  1992  presso il Dipartimento per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli  altri
          organismi  dell'intervento  straordinario, prioritariamente
          per i compiti previsti dalla  presente  legge  nonche'  dal
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, come modificato
          dalla legge medesima, ed in  particolare  per  le  funzioni
          tecniche  e  di supporto alle attivita' di cui alle lettere
          a), b) e c) del presente comma;
               f) emanazione di norme transitorie  per  garantire  la
          successione  delle amministrazioni individuate nei rapporti
          giuridici e finanziari facenti capo  ai  cessati  organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli  interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti dalla
          presente legge nonche' dal decreto-legge 22  ottobre  1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima".
             -  Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96,
          recante disposizioni per il trasferimento delle  competenze
          del  soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello  sviluppo
          del  Mezzogiorno,  a  norma  dell'art.  3  della  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, e' il seguente:
             "Art.  3  (Programmazione  degli  interventi  nelle aree
          depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e  della
          programmazione  economica). - 1. Il Ministro del bilancio e
          della programmazione economica  attende  al  coordinamento,
          alla  programmazione,  anche finanziaria, ed alla vigilanza
          sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
          economicamente  depresse  del  territorio   nazionale.   Il
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie, agisce assicurando il coordinamento
          di tale azione con la politica regionale, strutturale e  di
          coesione   economica  e  sociale  della  Commissione  delle
          Comunita' europee.
             2. In sede  di  definizione  della  manovra  di  finanza
          pubblica  per  il  periodo  compreso nel bilancio annuale e
          pluriennale,   il   Ministro   del   bilancio    e    della
          programmazione  economica, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome,  presenta al Consiglio dei Ministri una relazione
          sulle linee della politica economica per lo sviluppo  delle
          aree   territoriali,   ai   fini   della  presentazione  al
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economico-finanziaria  previsto  dall'art. 3 della legge 23
          agosto 1988, n.  362.  Nella  relazione  sono  indicate  le
          risorse  da destinare agli investimenti nelle aree depresse
          e sono  altresi'  delineate  le  iniziative  relative  alla
          utilizzazione  di  stanziamenti  in  conto capitale per gli
          investimenti nelle predette aree.
             3.  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  il  CIPE definisce le direttive
          generali  intese  al  perseguimento  degli   obiettivi   di
          sviluppo  nelle aree economicamente depresse del territorio
          nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo
          dell'attivita' della pubblica amministrazione e degli  enti
          pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.
             4.  Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma
          1,  il  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
          economica   procede   alla  stipulazione  di  contratti  di
          programma, di impresa, di intese di programma,  predisposti
          d'intesa  con  il Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato ed approvati dal CIPI".
             - L'art. 92, paragrafo 3, lettera c),  del  trattato  di
          Roma e' il seguente:
             "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
               a) - b) (omissis);
               c) gli aiuti destinati ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al  comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
          navali esistenti alla data del 1 gennaio  1957,  in  quanto
          determinati   soltanto   dall'assenza   di  una  protezione
          doganale,  sono  progressivamente   ridotti   alle   stesse
          condizioni  che  si  applicano  per  l'abolizione  dei dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          paesi terzi".