IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati  e  pubblici
nonche'  dei  lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la
sospensione, fino  al  30  giugno  1995,  dell'applicazione  di  ogni
disciplina   normativa   concernente   i   trattamenti  pensionistici
anticipati, rispetto  all'eta'  stabilita  per  il  pensionamento  di
vecchiaia,  o  per  il  collocamento  a  riposo d'ufficio, in base ai
singoli ordinamenti;
  Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede,  per  i
lavoratori  dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del
31  dicembre  1993,   del   requisito   di   trentacinque   anni   di
contribuzione, la possibilita' di conseguire, a partire dal 1 gennaio
1995,  i  trattamenti  pensionistici  anticipati, previsti al comma 1
dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere
pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri  stabiliti
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Ritenuta l'urgenza di assicurare,  in  via  prioritaria,  l'accesso
alla  prestazione  pensionistica  ai  soggetti  che  alla data del 31
dicembre 1994 risultino per qualsiasi causa cessati dal servizio onde
garantire  ad  essi  adeguata  protezione,  riservando  a  successivo
decreto  interministeriale  la  regolamentazione di ulteriori casi di
accesso al pensionamento anticipato in  attuazione  della  previsione
legislativa citata;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995 possono conseguire il trattamento
pensionistico  anticipato,  rispetto  all'eta'   stabilita   per   il
pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per  il  collocamento  a riposo
d'ufficio,  i  lavoratori   dipendenti   pubblici   e   privati   con
un'anzianita'  contributiva  o di servizio, alla data del 31 dicembre
1993, non inferiore a  35  anni,  sempreche'  risultino  cessati  dal
servizio  al  31  dicembre  1994. La cessazione deve essere attestata
dalla  dichiarazione  di  responsabilita'  del  datore   di   lavoro,
sempreche' alla predetta data non prestino attivita' lavorativa. Tale
condizione  deve  risultare dalla documentazione agli atti degli enti
di previdenza o, in mancanza, dalla dichiarazione di  responsabilita'
dell'interessato  rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, all'atto  della  presentazione  della
domanda   di  pensionamento  anticipato.  La  domanda,  se  non  gia'
presentata deve essere inoltrata alle amministrazioni  di  competenza
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 marzo 1995
                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                      TREU
 p. Il Ministro del tesoro
        GIARDA
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 57