IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati  e  pubblici
nonche'  dei  lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la
sospensione, fino  al  30  giugno  1995,  dell'applicazione  di  ogni
disciplina   normativa   concernente   i   trattamenti  pensionistici
anticipati, rispetto  all'eta'  stabilita  per  il  pensionamento  di
vecchiaia,  o  per  il  collocamento  a  riposo d'ufficio, in base ai
singoli ordinamenti;
  Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede,  per  i
lavoratori  dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del
31  dicembre  1993,   del   requisito   di   trentacinque   anni   di
contribuzione, la possibilita' di conseguire, a partire dal 1 gennaio
1995,  i  trattamenti  pensionistici  anticipati, previsti al comma 1
dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere
pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri  stabiliti
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Atteso che i suddetti criteri devono quindi contemperare l'esigenza
di assicurare, a partire dal  1  gennaio  1995,  la  possibilita'  di
accesso   al  trattamento  pensionistico  anticipato  con  quella  di
contenere nel limite sopraindicato, riferito a tutto l'anno 1995,  il
connesso onere finanziario;
  Considerato  che  la limitatezza delle disponibilita' finanziarie a
fronte  dell'elevato  numero   dei   lavoratori   considerati   dalla
disposizione  induce  ad  individuare criteri che, pur finalizzati ad
assicurare il piu' ampio accesso  al  pensionamento  in  aderenza  al
requisito di anzianita' contributiva e di servizio definito in via di
principio  dalla  legge, non possono prescindere dal riferimento alla
maggiore anzianita' funzionale ad  operare  la  necessaria  selezione
all'accesso al pensionamento;
  Considerato  che  con  separato  decreto  interministeriale  si  e'
provveduto a disciplinare l'accesso al pensionamento ai soggetti  che
alla  data  del  31  dicembre  1994  risultavano  per qualsiasi causa
cessati dal servizio onde consentire per essi il pensionamento in via
prioritaria;
                              Decreta:
  Possono conseguire il pensionamento anticipato, con decorrenza  dal
1  giugno 1995, i soggetti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio pari o superiore  a
36 anni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1995
                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                    TREU
 p. Il Ministro del tesoro
        GIARDA
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 58