IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993, con il quale la suddetta quota annua e' stata fissata in L. 14.700 a decorrere dal 1 gennaio 1994; Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1993, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), e' aumentato, rispetto al 1992, del 4,8 per cento; Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1 gennaio 1995; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale e' fissata in L. 15.400. Roma, 16 novembre 1994 Il Ministro della difesa PREVITI Il Ministro dell'interno MARONI Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE