IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Visti i decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 1995, n. 85, con i quali sono stati indetti i seguenti referendum popolari, con convocazione dei relativi comizi per il giorno 11 giugno 1995: referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentativita' sindacale; referendum popolare per l'abrogazione della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali; referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali; referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; referendum popolare per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali; referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 28 luglio 1971, n. 558, dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni, in materia di orari di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, concernente disciplina del commercio; referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare; referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale; referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 3, secondo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di interruzioni pubblicitarie nei programmi televisivi; referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 7, primo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di raccolta pubblicitaria per i programmi radiotelevisivi; Ritenuta l'esigenza di prescrivere le regole cui la stampa, quotidiana e periodica, e l'emittenza radiotelevisiva devono attenersi nella campagna elettorale relativa alle consultazioni referendarie anzidette; Rilevato che: a) in data 23 aprile 1995 sono fissate le elezioni dei consigli nelle quindici regioni a statuto ordinario; b) ugualmente in data 23 aprile e, in secondo turno, in data 7 maggio 1995 sono fissate elezioni interessanti 4.738 amministrazioni comunali e 71 amministrazioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nonche' 196 amministrazioni comunali e 4 amministrazioni provinciali nella regione autonoma della Sardegna e 166 amministrazioni comunali e 2 amministrazioni provinciali nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia; c) in data 14 maggio e, in secondo turno, 28 maggio 1995 sono fissate elezioni interessanti 12 amministrazioni comunali (di cui solo 5 relative a comuni con oltre 15.000 abitanti) nella regione autonoma della Sicilia; d) in data 28 maggio e, in secondo turno, 11 giugno 1995 sono fissate elezioni interessanti 115 amministrazioni comunali nella provincia autonoma di Bolzano e 206 amministrazioni comunali nella provincia autonoma di Trento nonche' 70 amministrazioni comunali nella Valle d'Aosta; e) in data 14 maggio 1995 sono fissate le elezioni suppletive alla Camera dei deputati, nel collegio n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna, nonche' le elezioni suppletive al Senato della Repubblica, nel collegio n. 3 della regione Calabria; Considerato che, ai fini di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, debbono ritenersi rilevanti le elezioni sopra precisate alle lettere a) e b), che riguardano gran parte del territorio nazionale, mentre possono ritenersi non rilevanti le elezioni di cui alle lettere c) ed e), che riguardano una minima parte della popolazione della regione autonoma della Sicilia e, analogamente, una modestissima parte della popolazione dell'Emilia-Romagna nonche' della Calabria; Considerato che, per quanto concerne le elezioni sub-d), rispetto al rilievo che esse assumono nell'ambito territoriale delle rispettive autonomie costituzionalmente garantite e' da ritenere prevalente l'esigenza di assicurare comunque un momento di omogeneita' di tipologia informativa sull'intero territorio nazionale, in ragione dell'unicita' funzionale del corpo deliberativo chiamato ad esprimersi sulle consultazioni referendarie; Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Dispone: Art. 1. Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendono diffondere propaganda per tutte o alcune delle consultazioni referendarie indicate nelle premesse, devono offrire spazi complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. 2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 3. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi di propaganda; b) il carattere di gratuita' dell'offerta; c) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; f) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione referendaria.