IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 1995,  n.  85,
con  i  quali  sono stati indetti i seguenti referendum popolari, con
convocazione dei relativi comizi per il giorno 11 giugno 1995:
   referendum popolare per l'abrogazione  dell'art.  47  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, in
materia di rappresentativita' sindacale;
   referendum  popolare  per  l'abrogazione  della   lettera   a)   e
parzialmente  della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge
20 maggio 1970,  n.  300,  sulla  costituzione  delle  rappresentanze
sindacali aziendali;
   referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19, primo
comma,  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali;
   referendum popolare per  l'abrogazione  parziale  della  legge  25
marzo  1993,  n.  81, concernente l'elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale  e  del  consiglio
provinciale;
   referendum  popolare  per  l'abrogazione del secondo e terzo comma
dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  nonche'  dell'art.
594  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, in materia di
contributi sindacali;
   referendum popolare per  l'abrogazione  parziale  della  legge  28
luglio  1971,  n.  558, dell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 8, comma 4,  del
decreto-legge  1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni,  in
materia  di  orari di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita
al dettaglio;
   referendum popolare per  l'abrogazione  parziale  della  legge  11
giugno   1971,   n.  426,  e  successive  modificazioni,  concernente
disciplina del commercio;
   referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-quater  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  e  successive  modificazioni,  in
materia di soggiorno cautelare;
   referendum  popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma
2, della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  nonche'  dell'art.  1  del
decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.  408, convertito dalla legge 17
dicembre  1992,  n.  483,  in  materia  di  disciplina  del   sistema
radiotelevisivo pubblico e privato;
   referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma
1,  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di concessioni per
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
   referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 8,  comma
3,  secondo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di
interruzioni pubblicitarie nei programmi televisivi;
   referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma
7,  primo  periodo,  della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di
raccolta pubblicitaria per i programmi radiotelevisivi;
  Ritenuta  l'esigenza  di  prescrivere  le  regole  cui  la  stampa,
quotidiana   e   periodica,   e  l'emittenza  radiotelevisiva  devono
attenersi  nella  campagna  elettorale  relativa  alle  consultazioni
referendarie anzidette;
  Rilevato che:
    a)  in  data 23 aprile 1995 sono fissate le elezioni dei consigli
nelle quindici regioni a statuto ordinario;
    b) ugualmente in data 23 aprile e, in secondo turno,  in  data  7
maggio  1995 sono fissate elezioni interessanti 4.738 amministrazioni
comunali e 71 amministrazioni provinciali  nelle  regioni  a  statuto
speciale  nonche'  196  amministrazioni  comunali e 4 amministrazioni
provinciali   nella   regione   autonoma   della   Sardegna   e   166
amministrazioni   comunali  e  2  amministrazioni  provinciali  nella
regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;
    c) in data 14 maggio e, in secondo turno,  28  maggio  1995  sono
fissate  elezioni  interessanti  12  amministrazioni comunali (di cui
solo 5 relative a comuni con oltre  15.000  abitanti)  nella  regione
autonoma della Sicilia;
    d)  in  data  28  maggio e, in secondo turno, 11 giugno 1995 sono
fissate elezioni  interessanti  115  amministrazioni  comunali  nella
provincia  autonoma  di  Bolzano e 206 amministrazioni comunali nella
provincia autonoma di  Trento  nonche'  70  amministrazioni  comunali
nella Valle d'Aosta;
    e)  in  data  14  maggio 1995 sono fissate le elezioni suppletive
alla Camera dei deputati, nel  collegio  n.  8  della  circoscrizione
Emilia-Romagna,  nonche'  le  elezioni  suppletive  al  Senato  della
Repubblica, nel collegio n. 3 della regione Calabria;
  Considerato  che,  ai  fini  di  cui  all'art.  3,  comma  6,   del
decreto-legge  20  marzo  1995, n. 83, debbono ritenersi rilevanti le
elezioni sopra precisate alle lettere a) e b),  che  riguardano  gran
parte   del   territorio  nazionale,  mentre  possono  ritenersi  non
rilevanti le elezioni di cui alle lettere c) ed  e),  che  riguardano
una  minima  parte  della  popolazione  della  regione autonoma della
Sicilia e, analogamente, una  modestissima  parte  della  popolazione
dell'Emilia-Romagna nonche' della Calabria;
  Considerato  che,  per quanto concerne le elezioni sub-d), rispetto
al  rilievo  che  esse  assumono   nell'ambito   territoriale   delle
rispettive  autonomie  costituzionalmente  garantite  e'  da ritenere
prevalente  l'esigenza  di  assicurare   comunque   un   momento   di
omogeneita'   di   tipologia   informativa   sull'intero   territorio
nazionale, in ragione dell'unicita' funzionale del corpo deliberativo
chiamato ad esprimersi sulle consultazioni referendarie;
  Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1.  Gli  editori  di  giornali quotidiani e periodici che intendono
diffondere  propaganda  per  tutte  o  alcune   delle   consultazioni
referendarie   indicate   nelle   premesse,   devono   offrire  spazi
complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte  indicazioni  di
voto.
  2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro sette giorni
dalla  pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  a   dare   preventiva   notizia   dell'offerta
attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione della propaganda. Ove  in  ragione  della
periodicita'  della  testata non sia stato possibile pubblicare su di
questa,  nel  termine  anzidetto,  il   comunicato   preventivo,   la
diffusione  di  propaganda  non  potra'  avere  inizio che dal numero
successivo a quello recante la  pubblicazione  del  comunicato  sulla
testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
  3. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione  sia  per modalita' grafiche, e deve
precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi
di  propaganda;  b)  il  carattere  di  gratuita'  dell'offerta;   c)
l'avvenuta  predisposizione  di un codice di autoregolamentazione per
la definizione  degli  spazi  disponibili  nonche'  delle  condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono   delle   redazioni  della  testata  e  degli  uffici  della
concessionaria   di   pubblicita'   presso   cui   il    codice    di
autoregolamentazione  e'  depositato;  d)  le condizioni temporali di
prenotazione degli spazi; e) ogni eventuale ulteriore circostanza  od
elemento  rilevante  per  la  fruizione  degli  spazi medesimi; f) il
domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione.
  4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso  anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato  preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione referendaria.