Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. F.A.S., sede in Villa di Serio (Bergamo) e unita' di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza). Parere comitato tecnico del 23 novembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con sede in Villa di Serio (Bergamo), e unita' di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con sede in Villa di Serio (Bergamo), e unita' di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nebiolo, sede in San Mauro Torinese (Torino) e unita' di San Mauro Torinese (Torino). Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 29 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nebiolo, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unita' di San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, articolo 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 28 aprile 1993, n. 200/1993; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta, S.p.a. Industrie Secco, sede in Preganziol (Treviso) e unita' di Preganziol (Treviso). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie Secco, con sede in Preganziol (Treviso) e unita' di Preganziol (Treviso), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta, S.r.l. Irmu, sede in Rivarolo C.se (Torino) e unita' di Rivarolo C.se (Torino). Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Irmu, con sede in Rivarolo C.se (Torino) e unita' di Rivarolo C.se (Torino), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Irmu, con sede in Rivarolo C.se (Torino) e unita' di Rivarolo C.se (Torino), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta, S.p.a. Grafiche F.G.F., sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grafiche F.G.F., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta, S.p.a. Sacal, sede in Carisio (Vicenza) e unita' di Carisio (Vicenza). Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sacal, con sede in Carisio (Vicenza) e unita' di Carisio (Vicenza), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995, della ditta, S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano). Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 9 marzo 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con con effetto dal 9 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1994 all'8 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 9 settembre 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l. Itinera, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unita' di Cologno Monzese (Milano). Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Itinera, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unita' di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unita' e uff. S. Defendente di Cervasca (Cuneo). Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unita' e uffici S. Defendente di Cervasca (Cuneo), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994; 11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unita' e uffici S. Defendente di Cervasca (Cuneo), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 194 con decorrenza 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 ottobre 1992, della ditta S.r.l. Serist presso Officine Alfieri Maserati ora Maserati appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Serist presso Officine Alfieri Maserati ora Maserati, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 29 luglio 1991. Contributo addizionale: no; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' di Asti. Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazionie coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' di Asti, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Industrie tessili, sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano). Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 24 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Empoli (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Empoli (Firenze), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Edilsider, sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsider, con sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta, Soc. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, sede in Faenza (Ravenna) e unita' di Faenza (Ravenna). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, con sede in Faenza (Ravenna) e unita' di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, con sede in Faenza (Ravenna) e unita' di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona), unita' e uffici di Chiaravalle (Ancona) per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Parmasole (in liquidazione volontaria), sede in Alfonsine (Ravenna) e unita' di Alfonsine (Ravenna). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parmasole (in liquidazione volontaria), con sede in Alfonsine (Ravenna) e unita' di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994. 6) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 aprile 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unita' di Alfonsine (Ravenna). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unita' di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con con effetto dal 6 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unita' di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 16 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1994 con decorrenza 6 ottobre 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.r.l. Boghetti, sede in Massa (Massa Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 21 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 27 luglio 1994 al 21 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 22 maggio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comau - Gruppo Fiat, con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Grugliasco (Torino), Borgaretto (Torino), Beinasco (Torino) e Modena, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1991 al 27 gennaio 1992, della ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unita' di Telese (Benevento). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994, art. 22, comma 2, della legge n. 223/1991. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 gennaio 1990 con effetto dal 12 ottobre 1987, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unita' di Telese (Benevento), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 27 gennaio 1992. Istanza aziendale con decorrenza 29 luglio 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12529/15, art. 22, comma 2, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unita' di Qualiano (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unita' di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unita' di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, n. 16443/2; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 30 giugno 1993, della ditta S.n.c. Conceria Cardo V. & figli, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria Cardo V. & figli, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 3 maggio 1994, della ditta S.a.s. Old Saddlers, con sede in Marano (Napoli) e unita' di Marano (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Old Saddlers, con sede in Marano (Napoli) e unita' di Marano (Napoli), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna. Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna. Parere comitato tecnico: seduta del 16 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 marzo 1994 al 30 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo di Vicenza (Vicenza). Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo di Vicenza (Vicenza), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo di Vicenza (Vicenza), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unita' di Catania. Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unita' di Catania, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unita' di Catania, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino). Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22 agosto 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 24 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994, della ditta S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 26 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unita' nazionali, per il periodo dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 26 giugno 1993; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.