Con   decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato  il
programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal  4  novembre
1991  al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. F.A.S., sede in Villa di
Serio (Bergamo) e unita' di Grassobbio (Bergamo)  e  Ponte  dell'Olio
(Piacenza).
   Parere comitato tecnico del 23 novembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con  sede  in  Villa  di  Serio
(Bergamo),  e  unita'  di  Grassobbio  (Bergamo)  e  Ponte  dell'Olio
(Piacenza), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza
4 novembre 1991.
   A seguito dell'approvazione del  programma  per  crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  con  effetto  dal 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con sede in  Villa
di  Serio  (Bergamo),  e  unita'  di  Grassobbio  (Bergamo)  e  Ponte
dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3  novembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza
4 maggio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal 29 aprile 1994 al 28
ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nebiolo, sede in San Mauro  Torinese
(Torino) e unita' di San Mauro Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 29 aprile 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Nebiolo,  con  sede  in  San  Mauro Torinese (Torino) e unita' di San
Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal  29  aprile  1994  al  28
ottobre  1994, articolo 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza
tribunale del 28 aprile 1993, n.  200/1993;  contributo  addizionale:
no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta, S.p.a.
Industrie  Secco, sede in Preganziol (Treviso) e unita' di Preganziol
(Treviso).
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Industrie  Secco,  con  sede  in  Preganziol  (Treviso)  e  unita' di
Preganziol (Treviso), per  il  periodo  dal  21  agosto  1994  al  20
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza
21 agosto 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 settembre 1993 al  26  settembre  1994,  della  ditta,
S.r.l. Irmu, sede in Rivarolo C.se (Torino) e unita' di Rivarolo C.se
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Irmu,  con  sede  in  Rivarolo  C.se
(Torino)  e  unita'  di Rivarolo C.se (Torino), per il periodo dal 27
settembre 1993 al 26 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
27 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  gia' disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Irmu,  con
sede  in  Rivarolo  C.se (Torino) e unita' di Rivarolo C.se (Torino),
per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza
27 marzo 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta, S.p.a.
Grafiche F.G.F., sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Grafiche  F.G.F.,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Milano, per il
periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza
14 agosto 1994;
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  4  ottobre  1993 al 3 ottobre 1994, della
ditta, S.p.a. Sacal, sede in Carisio (Vicenza) e  unita'  di  Carisio
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Sacal,  con  sede  in  Carisio  (Vicenza) e unita' di Carisio
(Vicenza), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8  luglio  1994  con  decorrenza  4
aprile 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 marzo  1994  all'8  marzo  1995,  della  ditta,  S.r.l.
Meregalli  V. & Radaelli G., sede in Cesano Maderno (Milano) e unita'
di Cesano Maderno (Milano).
   Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in
Cesano  Maderno  (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il
periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza
9 marzo 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con con effetto dal 9 marzo 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli
V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno  (Milano)  e  unita'  di
Cesano  Maderno  (Milano),  per il periodo dal 9 settembre 1994 all'8
marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
9 settembre 1994;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1994  al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Itinera, con sede in Cologno Monzese (Milano)  e  unita'  di  Cologno
Monzese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Itinera, con sede  in  Cologno  Monzese
(Milano)  e unita' di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 18
aprile 1994 al 17 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con decorrenza
18 aprile 1994;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  5  aprile  1994  al  4  aprile 1995, della ditta S.p.a.
Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unita' e uff. S.  Defendente
di Cervasca (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca  (Cuneo)
e  unita'  e uffici S. Defendente di Cervasca (Cuneo), per il periodo
dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
5 aprile 1994;
    11)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 5  aprile  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Altidrel,  con  sede  in  Cervasca  (Cuneo)  e  unita'  e  uffici  S.
Defendente  di Cervasca (Cuneo), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al
4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 194 con decorrenza
5 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato   il
programma  per  crisi  aziendale,  relativo al periodo dal 28 ottobre
1991 al 27 ottobre 1992, della ditta S.r.l.  Serist  presso  Officine
Alfieri  Maserati ora Maserati appaltatrice di mensa aziendale presso
l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vi  e'  stato  l'intervento  della
cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa  di  seguito  indicata:  S.r.l.  Serist
presso  Officine  Alfieri Maserati ora Maserati, con sede in Milano e
unita' di Milano, per il periodo dal 28  ottobre  1991  al  31  marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza
28 ottobre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal 2 dicembre 1993 al 1
giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Alessandria, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria  centro,
Alessandria  sede,  Casale  Monferrato  (Alessandria)  e  Castelnuovo
Scrivia (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in
Alessandria e unita' di Alessandria centro, Alessandria sede,  Casale
Monferrato  (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il
periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 29 luglio 1991.
   Contributo addizionale: no;
    2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo  dal  2  dicembre  1993  al  1
giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Asti, con sede in Asti e unita' di Asti.
   Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazionie coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2  dicembre
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e
unita' di Asti, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della
ditta S.r.l. Industrie tessili, sede in Milano e unita'  di  Marcallo
con Casone (Milano).
   Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Industrie  tessili,  con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Marcallo con Casone (Milano), per il
periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
24 agosto 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 24 agosto  1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone
(Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza
24 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato   il
programma  per  ristrutturazione  aziendale, limitatamente al periodo
dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente,
sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Empoli (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 14 marzo
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  La  Rinascente,  con  sede  in Rozzano-Milanofiori (Milano) e
unita' di Empoli (Firenze), per il periodo dal 14 settembre  1994  al
13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Edilsider, sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsider, con sede in Osimo (Ancona) e
unita' di Osimo (Ancona), per il periodo dal 7  febbraio  1994  al  7
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza
7 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta, Soc. a r.l.
C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti  faentini,  sede  in  Faenza
(Ravenna) e unita' di Faenza (Ravenna).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a  r.l.  C.A.C.F.  Cooperativa  artigiana
ceramisti  faentini,  con sede in Faenza (Ravenna) e unita' di Faenza
(Ravenna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza
14 marzo 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.A.C.F.
Cooperativa  artigiana  ceramisti  faentini,  con  sede   in   Faenza
(Ravenna)  e  unita'  di  Faenza  (Ravenna),  per  il  periodo dal 14
settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7 novembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 novembre 1994  con  effetto  dal  9  maggio  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. ing. Renato
Rocchetti, con sede in  Chiaravalle  (Ancona),  unita'  e  uffici  di
Chiaravalle  (Ancona) per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza
9 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l.
Parmasole (in liquidazione volontaria), sede in Alfonsine (Ravenna) e
unita' di Alfonsine (Ravenna).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l.  Parmasole  (in  liquidazione
volontaria), con sede in Alfonsine (Ravenna) e  unita'  di  Alfonsine
(Ravenna), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 17
gennaio 1994.
    6)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 6 aprile 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta
S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e  unita'  di
Alfonsine (Ravenna).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Fruttagel,  con  sede
in  Alfonsine  (Ravenna),  e  unita'  di  Alfonsine (Ravenna), per il
periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994  con  decorrenza  6
aprile 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con con effetto dal 6 aprile
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unita' di
Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 16  gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1994 con decorrenza
6 ottobre 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta  S.r.l.
Boghetti,  sede  in  Massa  (Massa  Carrara) e unita' di Massa (Massa
Carrara).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal  22  novembre  1993,  in  favore  dei   lavoratori   interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Boghetti,  con sede in Massa (Massa
Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara), per  il  periodo  dal  21
dicembre 1993 al 21 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza
22 novembre 1993, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con  effetto
dal   22   novembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti,  con  sede  in  Massa  (Massa
Carrara)  e  unita'  di  Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 27
luglio 1994 al 21 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza
22 maggio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comau - Gruppo  Fiat,  con
sede   in   Grugliasco   (Torino),  unita'  di  Grugliasco  (Torino),
Borgaretto (Torino), Beinasco (Torino) e Modena, per il periodo dal 1
settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
1 settembre 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre  1993  con  effetto  dal  19  aprile  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer -  Gruppo
Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il
periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
19 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato  il
programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1991
al 27 gennaio 1992, della ditta  S.p.a.  Ce.Tel.  Industria  ceramica
Telese,   con   sede   in  Telese  (Benevento)  e  unita'  di  Telese
(Benevento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23  novembre  1994,  art.  22,
comma 2, della legge n. 223/1991.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 29 gennaio 1990 con effetto dal 12 ottobre 1987, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ce.Tel.  Industria  ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e
unita' di Telese (Benevento), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 27
gennaio 1992.
   Istanza aziendale con decorrenza 29 luglio 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
del 12 dicembre 1992, n. 12529/15, art. 22, comma 2, della  legge  n.
223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 dicembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Seci  Sud,  con  sede in Qualiano (Napoli) e unita' di
Qualiano (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  5  aprile  1994  con  effetto dal 14
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in  Qualiano  (Napoli)  e  unita'  di
Qualiano  (Napoli),  per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza
14 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa   al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
5 aprile 1994 con  effetto  dal  14  dicembre  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Seci Sud, con
sede in Qualiano (Napoli) e  unita'  di  Qualiano  (Napoli),  per  il
periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza
14 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  1  febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della
ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno  (Milano)  e
unita' di Villacidro (Cagliari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/1993 e alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori a 100 - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre
acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro
(Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale del 28 dicembre 1994, n. 16443/2;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 aprile 1993 al  30  giugno  1993,  della  ditta  S.n.c.
Conceria  Cardo V. & figli, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di
Ercolano (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.n.c. Conceria Cardo V. & figli, con sede in
Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 5
aprile 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza
5 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 ottobre 1993 al 3 maggio 1994, della ditta  S.a.s.  Old
Saddlers, con sede in Marano (Napoli) e unita' di Marano (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.a.s.  Old  Saddlers,  con  sede  in  Marano
(Napoli)  e  unita'  di Marano (Napoli), per il periodo dal 1 ottobre
1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al  14  novembre  1994,
della  ditta  S.p.a.  Montedison,  con  sede  in  Milano e ufficio di
Ravenna.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  15  luglio  1994  con effetto dal 15
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per
il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza
15 maggio 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994,
della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  28  luglio  1994  con effetto dal 15
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ferruzzi  finanziaria,  con  sede  in  Ravenna,  per  il
periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
15 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 31 marzo 1994 al 30 gennaio 1996, della ditta
S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di  Lugo
di Vicenza (Vicenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo,  con  sede
in  Verzuolo  (Cuneo)  e  unita' di Lugo di Vicenza (Vicenza), per il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere
Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo)  e  unita'  di  Lugo  di  Vicenza
(Vicenza), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza
31 luglio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unita'
di Catania, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
28 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in
Palermo e unita' di Catania, per il periodo dal 28 agosto 1994 al  27
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza
28 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con  sede  in
Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla   ditta   S.r.l.   Tecnica   (Gruppo   Fides),   in
amministrazione  controllata,  con  sede in Montemiletto (Avellino) e
unita' di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1 febbraio 1994
al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in
amministrazione controllata, con sede in  Montemiletto  (Avellino)  e
unita'  di  Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1 agosto 1994
al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato   il
programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22 agosto
1994  al  31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e
unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sekur, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
22 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  sono  accertati  i
presupposti  di  cui  all'art.  3,  comma 2, della legge n. 223/1991,
relativi al periodo dal 26 giugno 1994 al  25  dicembre  1994,  della
ditta S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto  dal  26  giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli  e  unita'  nazionali,  per  il
periodo  dal  26  giugno  1994  al 25 dicembre 1994, art. 3, comma 2,
della legge n.  223/1991,  decreto  tribunale  del  26  giugno  1993;
contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.