Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ceramica dell'Umbria, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unita' di
Gualdo  Tadino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,88 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  cinquantadue  unita',  su   un   organico   complessivo   di
settantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Ceramica   dell'Umbria,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Plurigraf, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei  confronti
di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a trentadue unita', su un
organico complessivo di trentadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Plurigraf,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti
San Michele Amynvals, con sede in Torino e unita' di  Vaie  (Torino),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro   da   quaranta  ore  settimanali  a  ventiquattro  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
diciassette unita', su un organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Fonti  San Michele Amynvals, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Somergas,  con  sede  in Molfetta (Bari) e unita' di Molfetta (Bari),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da quaranta  ore  settimanali  a  venti  ore  medie  settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su
un organico complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Somergas,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Istituto di vigilanza Faro, con sede in Bari e unita' di Bari, per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 43,5 ore
settimanali a 21,75 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  trentuno  unita',  su  un  organico
complessivo di trentadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Istituto  di  vigilanza  Faro,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Sa.Gu., con sede in Roma e unita' di  Roma,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quindici  unita',  su  un  organico
complessivo di trentadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Sa.Gu.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  21  marzo  1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa
Wassermann, con sede in Alanno (Pescara) e unita' di Bologna,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  dodici  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
trentanove ore settimanali a ventisette  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a centosei unita',
su un organico complessivo di quattrocentonovantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Alimentari & Brico' (dal 1 gennaio  1995  Coop.  consumatori  Nordest
S.c.  a  r.l.,  con  sede  in  Reggio  Emilia  e  unita' di Concordia
Sagittaria (Venezia), Mogliano Veneto (Treviso), Oderzo  (Treviso)  e
Portogruaro (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da trentotto ore  settimanali  a  ventisei  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  ottantanove  unita',   su   un   organico   complessivo   di
centodiciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alimentari & Brico' (dal 1 gennaio
1995  Coop.  consumatori  Nordest  S.c.  a  r.l.,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dall'11  febbraio  1994 al 10 agosto 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Usea,
con sede in Genova e unita' di  La  Spezia,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro   da   quaranta   ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori  pari  a  settantuno  unita',  su  un  organico
complessivo di settantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Usea,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti
del Tigullio  Bognanco,  con  sede  in  Frosinone  e  unita'  di  Ne'
(Genova), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali  nei
confronti  di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a ventiquattro
unita', su un organico complessivo di venticinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fonti del Tigullio Bognanco, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
P.G.S., con sede in Milano e unita' di Cadeo (Piacenza), per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta  ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  trenta  unita',  su   un   organico
complessivo di ottantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  P.G.S.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  5  gennaio 1994 al 2 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Confezioni Tigre, con sede in Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di
Busto  Arsizio  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ventinove unita', su un organico complessivo di ventinove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
C.F.L. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di
Bologna e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un  contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a ventisei ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari  a  centosessantasei  unita',  di  cui due part-time da trenta a
26,55  ore  medie  settimanali,  su  un   organico   complessivo   di
centosettantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. C.F.L. Cooperativa lavori
ferroviari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato alla Corte  dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipre,
con sede in Belpasso (Catania) e unita'  di  Misterbianco  (Catania),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a diciassette
unita', su un organico complessivo di centoventidue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sipre,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax  e
Vitale,  con  sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  ventidue
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  a  trentadue  ore  medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  cinquantuno  unita',  su  un
organico complessivo di cinquantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 4 febbraio 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La
Tecnica,  con  sede in Vedano Olona (Varese) e unita' di Vedano Olona
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per sei mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  quaranta ore settimanali a otto ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto  unita',  su
un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La  Tecnica, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La
Patavina, con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a trentacinque  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unita'
di cui una part-time da trenta a 26,55 ore medie  settimanali  e  una
part-time  da  dieci  a  8,85  ore  medie settimanali, su un organico
complessivo di trentotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Patavina,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1993 al 30 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit
Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella
(Vicenza),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  ventuno  unita',  su  un organico complessivo di
ventidue unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  i  decreti
ministeriali n. 14990 e n. 14991 del 9 maggio 1994.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Rabbit Warren, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
C.F.M.  Cooperativa  fabbri meccanici ed affini, con sede in Modena e
unita' di Modena, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore   settimanali   a
ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di  lavoratori pari a trentadue unita', su un organico complessivo di
trentaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  C.F.M.  Cooperativa  fabbri
meccanici  ed affini, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte  dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve
del Cairo (Pavia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 20,60  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
cinquantacinque unita', su un  organico  complessivo  di  settantotto
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Impresa Pecora, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  21  marzo  1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa
Wassermann,  con  sede  in  Alanno  (Pescara)  e  unita'  di   Alanno
(Pescara),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a 31,08 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
duecento     unita',     su     un     organico     complessivo    di
quattrocentonovantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Coop.  Pro-Sus, con sede in Vescovato (Cremona) e unita' di Vescovato
(Cremona),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a trenta
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a settantadue unita', su un organico complessivo di
duecentosei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.   a   r.l.   Coop.   Pro-Sus,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23  novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 7 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  Corbin,  con
sede  in  S.  Giovanni  Persiceto  (Bologna)  e unita' di S. Giovanni
Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 13,33 ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari  a  ventitre  unita',  su un organico complessivo di centosedici
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Corbin,  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.