IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 9 maggio 1990; Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990; Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale e' stato approvato il predetto programma operativo; Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunita' europea; Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, cosi' come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento; Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente; Visto il decreto 3 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1993, con il quale, tra gli altri, e' stato approvato il seguente intervento presentato dalla regione Puglia: "Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio: valorizzazione e protezione dei biotopi mediante tecniche di telerilevamento", per un importo pari a 2.029,68 milioni di lire; Preso atto che la regione Puglia con lettera 20/8404/C del 14 dicembre 1994 ha comunicato l'impossibilita' di pervenire ad atti di definitivo impegno per l'intervento di cui al precedente comma entro il termine ultimo del 31 dicembre 1994; Vista la lettera del Ministero dell'ambiente n. 23675/94/Gab/A6 del 19 dicembre 1994 con la quale e' stato dato preavviso di revoca del finanziamento sopracitato alla regione Puglia; Visto che alla data del 31 dicembre 1994 non risultano adottati, da parte della regione Puglia, gli atti di definitivo impegno relativamente all'intervento medesimo; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato; Decreta: Articolo unico 1. Il finanziamento relativo all'intervento citato in premessa, per un importo pari a 2.029,68 milioni di lire, e' revocato. 2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilita' del citato programma. Roma, 3 aprile 1995 Il Ministro: BARATTA