IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
90/c. 115/03, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"  delle  Comunita'
europee del 9 maggio 1990;
  Visto  il  programma  operativo Envireg presentato dall'Italia alla
Commissione CEE il 3 novembre 1990;
  Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del  25
luglio  1991  con  la  quale e' stato approvato il predetto programma
operativo;
  Visto l'art. 74  della  legge  19  febbraio  1992,  n.  142  (legge
comunitaria  per  il  1991),  relativo  al trasferimento a favore dei
beneficiari  dei  contributi  e  delle  sovvenzioni   versati   dalle
istituzioni della Comunita' europea;
  Viste   le   proposte   di   interventi  presentati  dalle  regioni
interessate,  cosi'  come  previsto  dalla  sezione  5.2  del  citato
programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;
  Vista  la  sezione  6.3 del programma operativo, che prevede che il
programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg,
con la lista  degli  interventi  da  finanziare,  sia  approvato  dal
Ministero dell'ambiente;
  Visto il decreto 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 173 del 26 luglio 1993, con il quale,
tra gli altri, e' stato approvato il seguente  intervento  presentato
dalla regione Veneto:
   1)   "Impianto   polifunzionale  per  il  trattamento  dei  reflui
zootecnici con integrazione di fanghi e residui prodotti da attivita'
urbane, agricole e industriali con produzione di ammendante  agricolo
ed energia", per un importo pari a 3.000 milioni di lire;
  Preso  atto  della deliberazione della giunta regionale n. 5570 del
10 dicembre 1993, con la quale si modificavano le precedenti  proprie
deliberazioni  relative  alla  approvazione dell'intervento di cui al
precedente comma, proponendo al Ministero dell'ambiente di utilizzare
la somma per altre opere da proporre successivamente;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   provvedere   alla   revoca   del
finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il finanziamento relativo all'intervento richiamato in premessa,
per un importo pari a 3.000 milioni di lire, e' revocato.
  2.   Le   relative   risorse   finanziarie  sono  reinserite  nelle
disponibilita' del citato programma.
   Roma, 3 aprile 1995
                                                 Il Ministro: BARATTA