IL DIRETTORE
                   DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE
                           DELLA M.C.T.C.
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,   pubblicato
aggiornato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45
del 24 febbraio 1994;
  Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni
e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  200  del  31
luglio 1974;
  Visto  il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1988,  concernente  la  disciplina   relativa   al   rilascio   delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  1991,  recante  il
regolamento   di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita' europee  n.  438  del  21  giugno  1989,  che  modifica  la
direttiva  del  Consiglio  n.  561  del 12 novembre 1974, riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di merci  su  strada  nel
settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;
  Vista  la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 nonche'
le disposizioni generali di utilizzazione delle autorizzazioni;
  Considerato  che  il   contingente   di   autorizzazioni   C.E.M.T.
attribuito all'Italia ammonta a 67 unita';
  Considerato che 59 di queste sono state regolarmente rinnovate alle
imprese  che  ne  erano gia' titolari nel 1994, restano da attribuire
per  graduatoria  le  8  autorizzazioni  revocate  per  utilizzazione
insufficiente.  Di tali 8 autorizzazioni soltanto una e' valida anche
per l'Austria, pur  essendo  vincolata  all'utilizzo  di  un  veicolo
"verde" ai sensi della normativa C.E.M.T;
  Esaminate le 129 domande di gradutoria presentate;
  Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite,
a  norma  dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82
in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere A) e  B),
e  che  anche  le  eventuali  autorizzazioni che si dovessero rendere
disponibili nel corso  dell'anno  saranno  ripartite  con  lo  stesso
criterio,   tenendo   conto   che   nel  caso  di  disponibilita'  di
autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione  dell'autorizzazione
eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B);
  Udito  il  parere  della Commissione consultiva per l'autotrasporto
internazionale  di  merci,  costituita  con  decreto  ministeriale  4
dicembre  1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del  16  dicembre  1981,  reso  nella
riunione del 30 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi numeri
1 e 3 allegati al presente decreto, relative all'anno  1995,  per  il
rilascio  delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su
strada previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei  trasporti,
da  attribuire  alle  imprese  che aspirano a conseguire per la prima
volta autorizzazioni multilaterali nonche' alle imprese che  ne  sono
gia' titolari.
  Alle  imprese  collocate  nelle  prime 4 posizioni utili, sia della
graduatoria  A)  che   della   graduatoria   B),   viene   attribuita
un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.
  L'autorizzazione  valida  anche  per  il  territorio  austriaco  e'
attribuita  all'impresa  classificata  al   1   posto   utile   della
graduatoria B).