IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407  che
estende   alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura la facolta' gia' accordata  agli  enti  locali  dall'art.
15-quinquies  della  legge  28  febbraio  1990, n. 38 di avvalersi di
sistemi  automatici  per  il  rilascio  diretto  di  certificati   ai
richiedenti,  garantendo comunque l'assolvimento del relativo diritto
di segreteria;
  Vista la legge 27 febbraio  1978,  n.  49  che  ha  convertito  con
modificazioni  il  decreto-legge  23  dicembre  1977, n. 973, recante
norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di  commercio
per i diritti di segreteria;
  Vista  la nota n. 125/94 del 2 novembre 1994 con cui la Societa' di
informatica delle camere di commercio italiane (CERVED) ha chiesto di
attivare un "servizio di certificazione a distanza" consistente nella
localizzazione di terminali gestiti per conto delle singole camere di
commercio dall'elaboratore centrale  del  sistema  informatico  delle
camere   di   commercio  medesime  presso  sedi  di  associazioni  di
categoria, di istituti bancari, di enti locali ed altri  idonei  enti
ed organismi;
  Visto lo schema di convenzione diretta a regolare i rapporti tra le
singole  camere  di  commercio  che adotteranno il servizio e ciascun
soggetto esterno abilitato;
  Vista la connessa relazione amministrativa e  tecnica  dalla  quale
risulta  che  i  certificati  recheranno  la  firma  chirografata del
segretario generale o di un funzionario delegato  e  che  gli  stessi
verranno  rilasciati  su carta colorata filigranata con uno specifico
logo generalizzato distintivo del  sistema  di  rilascio  a  distanza
unitamente  all'eventuale  logo camerale, a richiesta della camera di
commercio interessata;
  Ritenuto  che  i  requisiti  sopradescritti  rispondono  a   quelli
previsti dalla legge.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il rilascio da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di certificati  a  richiedenti  esterni  e'
approvato il "servizio di certificazione a distanza" di cui alla nota
n.   125/94   del  2  novembre  1994  realizzato  dalla  Societa'  di
informatica delle camere di commercio italiane  (CERVED),  per  conto
delle stesse.
  2.   I  segretari  generali  delle  singole  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  che  adottano  il   servizio
sovrintendono  e  verificano  sotto  la  propria  responsabilita'  la
regolarita' di funzionamento  del  servizio  stesso  e  segnalano  al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  il
verificarsi di eventuali inconvenienti o malfunzionamenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1995
                                    Il Ministro dell'industria
                                 del commercio e dell'artigianato
                                               CLO'
Il Ministro di grazia e giustizia
            MANCUSO