Ai    presidenti    delle   giunte
                                  regionali
                                  Ai  presidenti  delle  province  di
                                  Trento e Bolzano e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al   Ministero  dell'universita'  e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale
                                  Ai commissari del  Governo  c/o  le
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai presidenti delle amministrazioni
                                  provinciali
                                  Agli   assessori   regionali   alla
                                  sanita'
                                  Agli       assessori      regionali
                                  all'ambiente
                                  Ai direttori delle UU.SS.LL.
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  All'ISPESL
                                  Al   Consiglio   nazionale    delle
                                  ricerche
                                  All'ENEA
                                  Alla CGIL
                                  Alla CISL
                                  Alla UIL
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confartigianato
                                  Alle   associazioni  di  protezione
                                  ambientale
  Con  riferimento  a  taluni  quesiti   pervenuti   allo   scrivente
Ministero,  circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto,
su  conforme  parere  espresso  dalla  commissione  interministeriale
amianto, si precisa quanto segue.
  La  normativa  contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994,
oltre che  alle  strutture  edilizie  con  tipologia  definita  nella
premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici,
sia  in  opera  all'interno  di  edifici  che  all'esterno, nei quali
l'amianto  e'  utilizzato  per   la   coibentazione   di   componenti
dell'impianto  stesso  o  nei quali comunque sono presenti componenti
contenenti amianto.
  Le  normative  e  le  metodologie  tecniche  per  le  attivita'  di
manutenzione  e  custodia  di  tali impianti tecnici, nonche' per gli
interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti  4
b e 5 b del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
  Fermo  restando il rispetto della normativa vigente, in particolare
l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33
e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo  di
vigilanza  competente,  ai  fini  di  una omogenea applicazione delle
norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa
quanto segue:
a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti
tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.
  Si intendono come tali gli interventi effettuati in  situazione  di
emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto.
  In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si
potra'  ricorrere  o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica
delle strutture  coibentate  poste  fuori  opera  (punto  5b  decreto
ministeriale 6 settembre 1994).
  Ove  l'intervento  debba  essere effettuato su strutture in opera e
comporti la  rimozione  dell'amianto,  dovranno  essere  applicati  i
criteri  e  i  metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili
(punto 5a decreto ministeriale 6  settembre  1994)  adattandoli  alla
particolarita'  della  situazione  dell'intervento  e  alla tipologia
delle  strutture.  In  particolare   dovranno   essere   attuate   le
prescrizioni  previste  per  il confinamento statico e dinamico della
zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione,
la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio
dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la  decontaminazione  del
cantiere,  il  monitoraggio  ambientale,  la  produzione  della  zona
esterna.
  In tutti i casi la rimozione del confinamento potra' avvenire  solo
dopo  la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro.
A tal fine si dovra' verificare che la concentrazione delle fibre  di
amianto  aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle
rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.
  La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse,
in tali  casi,  potra'  essere  effettuata  sia  con  la  microscopia
elettronica  a  scansione  (SEM)  sia  con  la  microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF).
 b) Interventi di bonifica  generalizzata  di  impianti  tecnici  nei
quali siano presenti componenti contenenti amianto.
  Si  intendono  come  tali gli interventi finalizzati alla rimozione
dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi  di  bonifica
estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto.
  In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto
ministeriale  6  settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili
contenenti amianto adattandole alla particolarita'  della  situazione
dell'intervento e alla tipologia delle strutture.
  Per  quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in
opera  gli  impianti  bonificati,  si  applica  integralmente  quanto
previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
  Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto
sopra   specificato,   questo  Ministero  resta  a  disposizione  per
eventuali, ulteriori chiarimenti e precisazioni.
                                                Il Ministro: GUZZANTI