A  seguito  dell'emanazione  della legge 24 dicembre 1980, n. 742,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  310
del 12 novembre 1980 e della legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del 29
gennaio 1994, contenente le norme di attuazione, che  ha  autorizzato
la  ratifica  italiana, si e' provveduto a depositare lo strumento di
ratifica  italiano  della  Convenzione  relativa  ai   poteri   delle
autorita'  ed  alla  legge  applicabile  alla  protezione dei minori,
firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961, in data 22 febbraio 1995. All'atto
del deposito si e' designata quale autorita' centrale  per  l'Italia:
"l'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile". Ai sensi dell'art.
20, par. 2, la convenzione entrera' in vigore il 22 aprile  1995  nei
rapporti  tra l'Italia e quegli Stati che qui di seguito si riportano
con l'indicazione delle rispettive autorita' centrali:
  CONVENZIONE DEL 5 OTTOBRE 1961 RELATIVA AI POTERI DELLE AUTORITA'
 ED ALLA LEGGE APPLICABILE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DEI MINORI
  Stato membro        Firma           Ratifica         Entrata
                                     o accesso        in vigore
       -              -                  -                -
AUSTRIA. . . . . 28 novembre 1966   12 marzo 1975    11 maggio 1975
 
Con la seguente riserva:
   "La Repubblica d'Austria, ai  sensi  dell'art.  13,  capoverso  3,
della  Convenzione  sulla  competenza  delle  autorita' e sulla legge
applicabile in materia  di  protezione  dei  minori,  si  riserva  di
limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono
cittadini di uno degli Stati contraenti".
   La  riserva  e'  stata  ritirata dall'Austria l'8 giugno 1990, con
effetto a decorrere dal 7 agosto 1990.
   Designazione della autorita',  secondo  l'art.  11,  paragrafo  2:
Tribunali ed autorita' locali (Sezione per l'assistenza ai minori) in
cui  sono  pendenti procedimenti giudiziari in base alla convenzione.
Se nessun procedimento e' pendente nel territorio dell'Austria  o  se
l'autorita'  straniera  non  e'  al corrente di tali procedimenti, il
Ministro  federale  della  giustizia  e'  abilitato  a  ricevere   le
informazioni provenienti dall'estero.
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -              -                  -                 -
FRANCIA . . . . 29 novembre 1961  11 settembre 1972  10 novembre 1972
 
Con la riserva fornita nell'art. 15.
   La riserva e' stata ritirata dalla Francia il 28 febbraio 1984 con
effetto dal 28 aprile 1984.
   Designazione  delle  autorita',  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
   "1) Le seguenti autorita' hanno competenza ad adottare  misure  in
virtu' della convenzione ed a comunicarle direttamente alle autorita'
dello  Stato  di cui il minore e' cittadino, o, se del caso, a quelle
dello Stato di residenza abituale del minore:
     a) per quanto concerne le misure volte alla protezione personale
del  minore:  il giudice minorile nell'ambito della cui competenza e'
situato il domicilio o la residenza abitale del padre,  della  madre,
del  tutore  o  del  curatore del minore e, in mancanza, la residenza
abituale di quest'ultimo;
     b) per quanto concerne le misure  miranti  alla  protezione  dei
beni  del  minore:  il giudice tutelare del tribunale d'istanza nella
cui competenza il minore ha il suo domicilio;
     c) in linea generale, ogni giurisdizione dinnanzi alla quale  e'
in corso un'istanza relativa alle misure previste dalla Convenzione;
     d)  in casi di emergenza, il Procuratore della Repubblica presso
il tribunale di grande istanza entro la cui giurisdizione il  minore,
i  suoi  genitori,  il  tutore o il custode hanno il loro domicilio o
residenza abituale, nonche' il Procuratore della Repubblica del luogo
dove il minore e' stato rinvenuto.
   2) Le autorita' seguenti sono competenti a  ricevere  direttamente
le  informazioni  relative  ai provvedimenti adottati in virtu' della
Convenzione in un altro Stato contraente:
     a)  le  giurisdizioni  ed  autorita'  di  cui  al  capoverso   1
precedente  nonche',  per  quanto  concerne  le decisioni relative al
diritto di  affidamento  dei  figli  ed  al  diritto  di  visita,  il
"Ministe're   de   la   Justice,   Bureau  de  l'Entraide  Judiciaire
Internationale a' la Direction des  Affaires  Civiles  et  du  Sceau"
(Ministero   della   Giustizia,   Ufficio  dell'assistenza  reciproca
amministrativa presso  la  Direzione  degli  Affari  Civili  e  della
Giustizia),  13  Place  Vendome,  75001  Parigi; (questo capoverso e'
stato modificato il 28 febbraio 1984);
     b) in mancanza di domicilio o di residenza abituale in Francia e
se nessuna istanza e' in corso davanti ad una giurisdizione o ad  una
autorita' di cui sopra:
     per  le  misure  miranti  alla  protezione personale del minore:
"Ministere  de  la  Justice,  Direction  de  l'Education  surveillee"
(Ministero  della  Giustizia, Direzione dell'Educazione sorvegliata),
13 Place Vendome, 75001 Parigi;
     per le misure miranti alla protezione dei beni di un minore:  il
giudice  tutelare  del  tribunale  d'istanza  nella cui competenza il
minore ha dei beni;
     per le misure relative alla patria potesta', all'affidamento dei
figli ed al diritto di vista: Ministere de la  Justice,  Service  des
Affaires  Europe'ennes  et  Internationales,  13 Place Vendome, 75001
Parigi.
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
GERMANIA (Repub-  22 ottobre 1968  19 luglio 1971  17 settembre 1971
 blica federale)
 
   1.  Le  autorita'  che  hanno  adottato  misure  in  virtu'  delle
disposizioni  della Convenzione e che dovranno informare in proposito
le autorita' dello  Stato  di  cui  il  minore  ha  la  nazionalita',
nonche',  se  del  caso,  quelle  dello  Stato  della  sua  residenza
abituale:
     a)   il  tribunale  tutelare,  il  tribunale  delle  famiglie  o
l'autorita' locale  per  l'assistenza  ai  minori,  presso  cui  sono
pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione;
     b)  se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale,
il tribunale tutelare, il  tribunale  delle  famiglie  o  l'autorita'
locale  per  l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al
momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della
Convenzione.
   2. Le seguenti autorita' nel territorio  della  Germania,  cui  la
convenzione  si  applica,  sono  abilitate  a  ricevere  informazioni
relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni  della
Convenzione in altri Stati contraenti:
     a)   il  tribunale  tutelare,  il  tribunale  delle  famiglie  o
l'autorita' locale  per  l'assistenza  ai  minori,  presso  cui  sono
pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione;
     b)  se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale,
il tribunale tutelare, il  tribunale  delle  famiglie  o  l'autorita'
locale  per  l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al
momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della
Convenzione.
     c) se non vi sono procedimenti  pendenti  nel  territorio  della
Germania  cui  si  applica  la  presente Convenzione, il dipartimento
dell'autorita' locale per l'assistenza ai minori del  distretto  dove
il minore ha la sua residenza abituale;
     d)  se  nessun  procedimento  e'  pendente  nel territorio della
Germania disciplinato dalla presente Convenzione, ed il minore non ha
la sua residenza abituale in tale  territorio,  l'autorita'  centrale
per l'assistenza ai minori di Berlino.
   Le informazioni possono essere date e ricevute direttamente.
   Modifica  apportata  alla  designazione delle autorita' in data 16
ottobre 1984.
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
LUSSEMBURGO . . . 3 gennaio 1963   13 ottobre 1967   4 febbraio 1969
 
   Con le riserve previste dagli  articoli  13,  paragrafo  3  e  15,
paragrafo 1.
   L'ambasciata  del  Gran Ducato del Lussemburgo all'Aja ha definito
queste riserve  in  una  nota  del  3  gennaio  1963  indirizzata  al
Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi:
    1)   In   conformita'  con  l'art.  13,  capoverso  3,  lo  Stato
lussemburghese si riserva di limitare l'applicazione  della  presente
Convenzione   ai  minori  che  sono  cittadini  di  uno  degli  Stati
contraenti.
    2) In conformita'  con  l'art.  15,  primo  capoverso,  lo  Stato
lussemburghese  riserva  la competenza delle sue autorita' chiamate a
deliberare su una domanda  di  annullamento,  di  scioglimento  o  di
allentamento  del  vincolo  coniugale tra i genitori di un minore, al
fine di prendere misure di protezione sulla persona del minore o su i
suoi beni".
   Designazione  delle  autorita',  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
    "Il  giudice  minorile a Lussemburgo (Palazzo di giustizia, 2 Rue
du Nord).
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
PAESI BASSI     30 novembre 1962  20 luglio 1971  18 settembre 1971
 (per il Regno
 dei Paesi Bas-
 si e le Antille
 olandesi)
 
Con le seguenti riserve:
   "- che l'applicazione della Convenzione sia limitata ai minori che
sono cittadini di uno Stato contraente,
   - che le  autorita'  del  Regno  dei  Paesi  Bassi  mantengano  la
competenza di prendere misure di protezione sulla persona o i beni di
un minore, nel caso in cui tali autorita' siano chiamate a deliberare
su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del
vincolo coniugale tra i genitori di detto minore".
   Le  riserve  sono  state  ritirate per il Regno dei Paesi Bassi in
Europa e per le Antille olandesi il 29 gennaio 1982, con effetto  dal
30 marzo 1982.
   Designazione  delle autorita', secondo l'art. 11, paragrafo 2: per
il Regno dei Paesi Bassi  in  Europa:  il  Ministero  olandese  della
giustizia (a Gravenhage);
    per  le  Antille  olandesi:  il  Ministero  della giustizia delle
Antille olandesi;
    per Aruba: il Ministero della giustizia di Aruba.
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
POLONIA. . . . .   (adesione)     26 maggio 1993     25 luglio 1993
 
   Lo strumento di adesione contiene una riserva (testo in  polacco).
La traduzione della riserva e' la seguente:
   In  conformita'  con  l'art. 15 della Convenzione sui poteri delle
autorita' e sulla legge applicabile  in  materia  di  protezione  dei
minori,  la  Repubblica di Polonia riserva la giurisdizione delle sue
autorita'  abilitate  a  decidere  in  merito  ad  una   domanda   di
annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale
tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione
sulla persona di detto minore o su i suoi beni.
   Designazione   delle  autorita'  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
   "Il Ministero della giustizia della Repubblica di Polonia".
   Una dichiarazione di accettazione dell'adesione dalla  Polonia  e'
stata depositata dai seguenti Stati:
 
Lussemburgo    . . . . . . . . . . . . . . . . . .     27 luglio 1993
il Regno dei Paesi Bassi:
   per il Regno dei Paesi Bassi in Europa    . . .     12 agosto 1993
   per le Antille olandesi   . . . . . . . . . . .  24 settembre 1993
   per Aruba   . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11 aprile 1994
la Repubblica Federale di Germania   . . . . . . .  14 settembre 1993
Francia    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 novembre 1994
Svizzera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22 aprile 1994
Spagna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 dicembre 1994
   La Convenzione e' entrata in vigore tra la Polonia
ed il Lussemburgo    . . . . . . . . . . . . . . .  25 settembre 1993
il Regno dei Paesi Bassi:
   per il Regno dei Paesi Bassi in Europa    . . .    11 ottobre 1993
   per le Antille olandesi   . . . . . . . . . . .   23 novembre 1993
   per Aruba   . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10 giugno 1994
la Repubblica Federale di Germania   . . . . . . .   13 novembre 1993
Francia    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 gennaio 1994
Svizzera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     21 giugno 1994
Spagna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30 gennaio 1995
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
PORTOGALLO . . . 29 settembre 1967  6 dicembre 1968  4 febbraio 1969
 
   Il  Portogallo  ha  dichiarato  il  31  gennaio  1969 di estendere
l'applicazione della Convenzione alla totalita' dei  territori  della
Repubblica portoghese.
   Designazione   delle  autorita'  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
    "Direzione generale dei servizi tutelari per i minori".
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
SPAGNA. . . .  27 maggio 1986      22 maggio 1987     21 luglio 1987
 
Con le seguenti riserve:
   Lo Stato spagnolo limita l'applicazione della seguente Convenzione
ai minori che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente.
   Lo Stato spagnolo riserva la  giurisdizione  delle  sue  autorita'
abilitate  a decidere su una domanda di annullamento, di scioglimento
o di modificazione del vincolo coniugale tra il padre e la  madre  di
un  minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona di
detto minore o su i suoi beni.
   Designazione  delle  autorita'  in  conformita'  con  l'art.   11,
paragrafo 2:
   "la  Direccion  General  de  Codificacion  y  Cooperacion Juridica
Internacional, Ministerio de Justicia e Interior".
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
SVIZZERA. . . .  18 novembre 1964   9 dicembre 1966   4 febbraio 1969
 
   Lo  strumento  svizzero   di   ratifica   contiene   la   seguente
dichiarazione: "la Svizzera si avvale della riserva prevista all'art.
15  della Convenzione e considerera' il giudice chiamato a deliberare
sulla  nullita'  del  matrimonio,  il  divorzio  o   la   separazione
personale, come competente a prendere, nei limiti degli articoli 133,
2  capoverso,  156  e  157  del  codice  civile  svizzero,  misure di
protezione della persona o dei beni di un minore." (*)
   (*) La riserva e' stata ritirata dalla Svizzera il 29 marzo  1993,
con effetto dal 28 maggio 1993.
   Designazione   delle  autorita'  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
    "L'Office Federal de la Justice du Departement federal de Justice
et  Police,  3003  Berne"  (Ufficio  Federale  della  Giustizia   del
Dipartimento  Federale  di  Giustizia e di Polizia) (Modificata il 27
giugno 1984).
 
  Stato membro        Firma           Ratifica          Entrata
                                     o accesso         in vigore
       -               -                 -                 -
TURCHIA . . . . .  (adesione)    25 agosto 1983     24 ottobre 1983
 
Con la seguente riserva:
   "La Repubblica di Turchia si riserva in conformita' con l'art.  15
della Convenzione, la competenza del giudice chiamato a deliberare su
una  domanda  di  annullamento, di scioglimento o di allentamento del
vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al  fine  di  prendere
misure di protezione sulla sua persona o su i suoi beni".
   Designazione   delle  autorita'  in  conformita'  con  l'art.  11,
paragrafo 2:
    "Adalet Bakanligi
    Hukuk Isleri Genel Mudurlugu"
    (Ministero della giustizia: Direzione  generale  per  gli  affari
civili).
   Una  dichiarazione  di accettazione dell'adesione della Turchia e'
stata depositata dai seguenti Stati:
 
Francia    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 ottobre 1983
Repubblica Federale di Germania    . . . . . . . .   16 febbraio 1984
Portogallo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25 maggio 1984
Austria    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      18 marzo 1985
Svizzera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 febbraio 1986
il Regno dei Paesi Bassi
   per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba
e le Antille olandesi    . . . . . . . . . . . . .      2 giugno 1986
Lussemburgo    . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 gennaio 1988
Spagna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 dicembre 1994
   La Convenzione e' entrata in vigore tra la Turchia
e la Francia   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 dicembre 1983
la Repubblica Federale di Germania   . . . . . . .     16 aprile 1984
Portogallo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     24 luglio 1984
Austria    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17 maggio 1985
Svizzera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 aprile 1986
il Regno dei Paesi Bassi
   per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba
e le Antille olandesi    . . . . . . . . . . . . .      1 agosto 1986
Lussemburgo    . . . . . . . . . . . . . . . . . .      28 marzo 1988
Spagna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30 gennaio 1995