IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 1993, ed in particolare
l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato
dall'amianto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente,
tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una
esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti
degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di
emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990;
Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la
prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Valore limite delle emissioni in atmosfera
1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera
attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite
di 0,1 mg/m(Elevato al Cubo) (milligrammi di amianto per metro cubo
di aria emessa).
2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.
3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica,
potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
27 marzo 1992, n. 257.
4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni
contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modifiche e integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993. L'art. 41 cosi' recita:
"Art. 41 (Amianto: criteri di delega). - 1.
All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/2z17/CEE,
concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in
conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel
rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la
tutela della salute e dell'ambiente".
- La direttiva 87/217/CEE e' pubblicato in GUCE n. L 85
del 28 marzo 1987.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 cosi'
recita:
"Art. 3 (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre
di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza
o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita'
produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli
enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non puo' superare i valori limite fissati
dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la
misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto,
compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, si intendono definiti secondo la direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per
l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della
predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche
su proposta della commissione di cui all'art. 4, con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla
seguente:
' a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo'.
5. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, e' abrogato".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente e specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali.