IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23
ottobre 1992 con il quale e' stato modificato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine "Montepulciano d'Abruzzo";
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato mediante il
riconoscimento della sottozona "Colline Teramane";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione del vino "Montepulciano
d'Abruzzo" e di riconoscimento della sottozona "Colline Teramane",
formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 dell'8 ottobre 1994;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso la proposta di disciplinare sopra citata;
Considerato che l'art. 4 del predetto regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i
disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Montepulciano d'Abruzzo" approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, modificato con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre
1992, e' integrato dal testo annesso al presente decreto, le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.