IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato  approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23
ottobre 1992 con il quale e'  stato  modificato  il  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine "Montepulciano d'Abruzzo";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  sopra citato mediante il
riconoscimento della sottozona "Colline Teramane";
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  del  vino "Montepulciano
d'Abruzzo" e di riconoscimento della  sottozona  "Colline  Teramane",
formulata  dal  Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 dell'8 ottobre 1994;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso la proposta di disciplinare sopra citata;
  Considerato che l'art. 4 del predetto regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del vino "Montepulciano d'Abruzzo" approvato con decreto
del Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1968,  modificato  con
decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste 23 ottobre
1992, e' integrato dal testo annesso  al  presente  decreto,  le  cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.