IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429;
Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2
dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le
modalita' con le quali i titolari di stipendi e altri assegni fissi e
continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il
pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresi'
conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o
portatori di handicap, ovvero delle speciali necessita' dei Corpi
militari dello Stato, nonche' della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di Polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 370 del regolamento di contabilita' generale dello
Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;
Considerato che i mezzi di pagamento degli stipendi, delle pensioni
nonche' degli altri assegni fissi e accessori non possono comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1995, e a valere sulle competenze del
mese di luglio, il pagamento dello stipendio e degli assegni fissi e
continuativi a carico del bilancio dello Stato viene effettuato sotto
le date indicate nell'allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, mediante accreditamento in conto
corrente bancario o postale; il creditore comunica, ove non vi abbia
gia' provveduto, le coordinate del conto corrente bancario o
l'intestazione ed il numero del conto corrente postale al dirigente
dell'ufficio di servizio.
2. I dipendenti possono chiedere al dirigente dell'ufficio di
servizio di riscuotere gli emolumenti di cui al comma 1 mediante
vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, ovvero
utilizzare uno dei sottoelencati mezzi di pagamento postali:
1) assegno postale non trasferibile emesso a suo favore e
riscuotibile presso un ufficio postale o negoziabile in banca;
2) accredito su post-card;
3) accredito su libretto postale di risparmio.
Il pagamento con i mezzi suindicati e' disposto alle date fissate
nell'allegato di cui al comma 1.
3. I dipendenti possono chiedere al dirigente dell'ufficio di
servizio la riscossione in contante degli emolumenti di cui al comma
1 che avverra' presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali,
sotto le date indicate nell'allegato al presente decreto; il
dirigente accoglie tale richiesta e concede permessi, da recuperare,
per l'uscita del dipendente dall'ufficio.
4. I dirigenti degli uffici di servizio sono tenuti ad inoltrare
sollecitamente agli uffici competenti a disporre il pagamento, la
documentazione loro rimessa dal personale dipendente ai sensi dei
commi 1, 2 e 3.
5. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
gli uffici ordinatori dispongono il pagamento sotto le date indicate
nell'allegato di cui al comma 1 degli emolumenti previsti dal
presente articolo mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia "non
trasferibile", da recapitarsi presso l'ufficio di servizio
dell'avente diritto, a mezzo di piego postale assicurato con tassa a
carico del dipendente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori.
7. Sono abrogati i decreti ministeriali 18 febbraio 1981 e 4 marzo
1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 59 del
28 febbraio 1981 e n. 62 del 15 marzo 1989.