IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429;
  Visti gli articoli 14, 22 e 24 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367, e, in particolare, il comma 2
dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro  stabilisce  le
modalita' con le quali i titolari di stipendi e altri assegni fissi e
continuativi  a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il
pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali,  tenuto  altresi'
conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o
portatori  di  handicap,  ovvero  delle speciali necessita' dei Corpi
militari dello Stato, nonche'  della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, del Corpo di Polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato;
  Visto l'art. 370 del regolamento  di  contabilita'  generale  dello
Stato  approvato  con  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;
  Considerato che i mezzi di pagamento degli stipendi, delle pensioni
nonche' degli altri assegni fissi e accessori non possono  comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 1 luglio 1995, e a valere sulle competenze del
mese di luglio, il pagamento dello stipendio e degli assegni fissi  e
continuativi a carico del bilancio dello Stato viene effettuato sotto
le   date   indicate   nell'allegato  al  presente  decreto,  di  cui
costituisce  parte  integrante,  mediante  accreditamento  in   conto
corrente  bancario o postale; il creditore comunica, ove non vi abbia
gia'  provveduto,  le  coordinate  del  conto  corrente  bancario   o
l'intestazione  ed  il numero del conto corrente postale al dirigente
dell'ufficio di servizio.
  2. I dipendenti  possono  chiedere  al  dirigente  dell'ufficio  di
servizio  di  riscuotere  gli  emolumenti  di cui al comma 1 mediante
vaglia  cambiario  non  trasferibile  della  Banca  d'Italia,  ovvero
utilizzare uno dei sottoelencati mezzi di pagamento postali:
   1)  assegno  postale  non  trasferibile  emesso  a  suo  favore  e
riscuotibile presso un ufficio postale o negoziabile in banca;
   2) accredito su post-card;
   3) accredito su libretto postale di risparmio.
  Il pagamento con i mezzi suindicati e' disposto alle  date  fissate
nell'allegato di cui al comma 1.
  3.  I  dipendenti  possono  chiedere  al  dirigente dell'ufficio di
servizio la riscossione in contante degli emolumenti di cui al  comma
1  che  avverra' presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali,
sotto  le  date  indicate  nell'allegato  al  presente  decreto;   il
dirigente  accoglie tale richiesta e concede permessi, da recuperare,
per l'uscita del dipendente dall'ufficio.
  4. I dirigenti degli uffici di servizio sono  tenuti  ad  inoltrare
sollecitamente  agli  uffici  competenti  a disporre il pagamento, la
documentazione loro rimessa dal personale  dipendente  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 3.
  5.  In caso di omissione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
gli uffici ordinatori dispongono il pagamento sotto le date  indicate
nell'allegato  di  cui  al  comma  1  degli  emolumenti  previsti dal
presente articolo mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia "non
trasferibile",  da   recapitarsi   presso   l'ufficio   di   servizio
dell'avente  diritto, a mezzo di piego postale assicurato con tassa a
carico del dipendente.
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori.
  7.  Sono abrogati i decreti ministeriali 18 febbraio 1981 e 4 marzo
1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 59  del
28 febbraio 1981 e n. 62 del 15 marzo 1989.