IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313,  che  attua
la  direttiva  relativa  al  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati  membri  concernenti  la  sicurezza  dei  giocattoli  a   norma
dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741,  di attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori
di aerosol;
  Visto quanto comunicato  dall'ufficio  provinciale  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato con la nota 2033 del 7 marzo 1995
relativamente alla presunta pericolosita' e non conformita' al  sopra
citato   decreto   legislativo  27  settembre  1991,  n.  313,  della
bomboletta "Carnevale  schiuma  spray"  in  confezione  alta  cm  14,
diametro cm 5, distribuita attraverso la pubblicazione "Paperotti";
  Considerato   che   le   disposizioni   dell'art.  10  del  decreto
legislativo  27  settembre  1991,  n.  313,   prevedono   che   siano
immediatamente   ritirati   dal   mercato  i  giocattoli  non  muniti
legittimamente del marchio CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' vietata sull'intero territorio  nazionale,  a  decorrere  dal
giorno  successivo  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  la  cessione  a
qualsiasi  titolo,  anche gratuito qualora effettuata dal detentore a
fini commerciali, del seguente materiale:
   bomboletta  spray  denominata   "Carnevale   schiuma   spray"   in
confezione  alta  cm  14,  diametro  cm  5, distribuita attraverso la
pubblicazione "Paperotti", prodotto  dalla  ditta  Infa  S.r.l.,  via
Marconi n. 33, Limbiate (Milano).