IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, che attua la direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, di attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori di aerosol; Visto quanto comunicato dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la nota 2033 del 7 marzo 1995 relativamente alla presunta pericolosita' e non conformita' al sopra citato decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, della bomboletta "Carnevale schiuma spray" in confezione alta cm 14, diametro cm 5, distribuita attraverso la pubblicazione "Paperotti"; Considerato che le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, prevedono che siano immediatamente ritirati dal mercato i giocattoli non muniti legittimamente del marchio CE; Decreta: Art. 1. 1. E' vietata sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, del seguente materiale: bomboletta spray denominata "Carnevale schiuma spray" in confezione alta cm 14, diametro cm 5, distribuita attraverso la pubblicazione "Paperotti", prodotto dalla ditta Infa S.r.l., via Marconi n. 33, Limbiate (Milano).