IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 su norme di polizia sanitaria per la prevenzione della peste suina africana; Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989, emanata in applicazione della decisione della Commissione 89/21/CEE del 14 dicembre 1988, che modifica l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 per quanto riguarda il territorio spagnolo; Vista l'ordinanza ministeriale 23 aprile 1992 che integra l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989; Considerato che la decisione della Commissione 94/887/CE del 21 dicembre 1994 ha abrogato la decisione 89/21/CEE ed ha indicato quali parti del territorio spagnolo sono state dichiarate indenni da peste suina africana; Considerato che ai sensi della decisione 94/888/CE del 21 dicembre 1994 il Portogallo non deve essere piu' soggetto a misure restrittive in relazione alla peste suina africana; Ordina: Art. 1. E' consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna di suini vivi provenienti esclusivamente dalle parti di territorio indicate in allegato 1. I certificati sanitari che accompagnano i suini vivi provenienti dalla Spagna, devono essere integrati dalla seguente dicitura: "Suini conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 recante deroga per talune parti del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana".