IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  25 marzo 1967 su norme di polizia
sanitaria per la prevenzione della peste suina africana;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  11  maggio   1989,   emanata   in
applicazione  della  decisione  della  Commissione  89/21/CEE  del 14
dicembre 1988, che modifica l'ordinanza ministeriale  25  marzo  1967
per quanto riguarda il territorio spagnolo;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   23  aprile  1992  che  integra
l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989;
  Considerato che la decisione della  Commissione  94/887/CE  del  21
dicembre 1994 ha abrogato la decisione 89/21/CEE ed ha indicato quali
parti  del territorio spagnolo sono state dichiarate indenni da peste
suina africana;
  Considerato che ai sensi della decisione 94/888/CE del 21  dicembre
1994 il Portogallo non deve essere piu' soggetto a misure restrittive
in relazione alla peste suina africana;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  consentita  l'introduzione in Italia dalla Spagna di suini vivi
provenienti esclusivamente dalle  parti  di  territorio  indicate  in
allegato 1.
  I  certificati  sanitari  che accompagnano i suini vivi provenienti
dalla Spagna, devono essere integrati dalla seguente dicitura: "Suini
conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21  dicembre
1994  recante  deroga  per  talune  parti  del territorio spagnolo ai
divieti emessi in relazione alla peste suina africana".