IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norma per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.); Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas; Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, n. 26 del 22 novembre 1989 e il decreto ministeriale 4 agosto 1994; Visto il provvedimento CIP n. 8 del 29 marzo 1993 con il quale sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico; Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione, riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994 e' stato individuato in L. 182.270 per tonnellata; Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) dell'11 gennaio 1995 con la quale sono state trasmesse le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1995, che comportano un aumento medio del 10,6% rispetto alle aliquote ordinarie di sovrapprezzo vigenti; Vista la nota della C.C.S.E. del 4 gennaio 1995 con la quale si evidenzia un maggior fabbisogno per il conto integrazioni tariffarie rispetto al gettito alimentato dalla quota di prezzo di 0,250 L/kWh fissata con il provvedimento CIP n. 24 del 23 novembre 1983; Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984 che prevede, ove necessario, l'utilizzazione del gettito del sovrapprezzo anche per le anticipazioni in corso d'anno destinate alla erogazione delle integrazioni tariffarie; Considerata l'opportunita' di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la possibilita' di finanziare il conto per le integrazioni tariffarie mediante il gettito del sovrapprezzo termico ordinario, sino alla definizione di un nuovo sistema di finanziamento delle predette integrazioni; Visti i precedenti provvedimenti in materia di sovrapprezzo, integrazioni tariffarie e Cassa conguaglio per il settore elettrico; Decreta: A) Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore, al netto di quanto disposto dai provvedimenti CIP n. 24 del 3 agosto 1990 e n. 15 del 12 dicembre 1992, sono aumentate mediamente del 10,60% e determinate nelle misure seguenti: Sovrapprezzo Sovrapprezzo termico ad altro ordinario titolo Totale ______________________________________ L/kWh Bassa tensione: 1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori 12,60 22,50 35,10 2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1) 73,30 23,60 96,90 3) Forniture per usi agricoli 48,00 23,30 71,30 4) Altre forniture 51,80 24,40 76,20 Media tensione: 1) Forniture per tutti gli usi 39,30 14,80 54,10 Alta tensione: 1) Forniture per tutti gli usi con esclusione di quelle previste al punto successivo 37,50 12,40 49,90 2) Forniture per la produzione di alluminio primario in Sardegna 6,60 4,50 11,10 B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in L/kWh: ENEL Societa' per azioni . . . . . . . . . . . . . . . 38,9567 Azienda energetica municipale A.E.M. di Torino . . . . 19,1344 Azienda energetica municipale di Milano 20,5800 Azienda dei servizi municipalizzati del comune di Brescia . . . . . . 23,3572 Azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona 20,2112 Azienda servizi municipalizzati di Rovereto . . . . . 24,0044 ACEA - Azienda comunale energia ed ambiente di Roma 0,6541 Idroelettrica Weissenfels S.r.l. . . . . . . . . . . . 142,3182 Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. S.a.s. 101,5743 Azienda speciale per l'energia e l'ambiente (A.S.P.E.A.) di Osimo 23,9049 Aziende industriali municipalizzate del comune di Vicenza 36,6633 Azienda consorziale servizi municipalizzati di Primiero 0,0408 A.M.I. Azienda municipalizzata di Imola 3,4188 Azienda elettrica ed acquedotto municipalizzata di Brunico . . . . . . . . 0,5004 C) La Cassa conguaglio per il settore elettrico fara' fronte, sino alla definizione di un nuovo sistema di finanziamento, al maggior fabbisogno del conto per le integrazioni tariffarie, rispetto al gettito delle quote di prezzo di 0,250 L/kWh, utilizzando il gettito del sovrapprezzo termico ordinario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 1995 Il Ministro: CLO' Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 21