IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
Rilevato che per il giorno 14 maggio 1995 sono fissate l'elezione
suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 8
della circoscrizione Emilia-Romagna (che ricomprende alcune zone del
comune di Ravenna ed alcuni comuni della stessa provincia di Ravenna)
nonche' l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel
collegio uninominale n. 3 della regione Calabria (che ricomprende il
comune di Cosenza ed alcuni comuni della stessa provincia di
Cosenza);
Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1,
del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed ai fini delle
campagne elettorali relative alle elezioni suppletive anzidette, gli
editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero
edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche
rispettivamente interessate dalle precisate consultazioni elettorali
nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle
stesse aree;
Considerato il divieto di pubblicita' elettorale nei trenta giorni
antecedenti la data delle votazioni, sancito dal ripetuto
decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
Dispone:
Art. 1.
Offerta gratuita degli spazi di propaganda
comunicato preventivo e codice di autoregolamentazione
1. La comunicazione, per l'offerta gratuita degli spazi di
propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel
collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna e per
l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio
uninominale n. 3 della regione Calabria, fissate per il giorno 14
maggio 1995, puo' essere effettuata dalle emittenti radiotelevisive e
dagli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali
di questi, con diffusione nei comuni interessati dalle consultazioni
elettorali, sino al termine di tre giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le emittenti radiotelevisive inviano ai
competenti comitati per i servizi radiotelevisivi, entro il giorno
seguente alla scadenza del termine anzidetto, un codice di
autoregolamentazione concernente i modi ed i tempi delle trasmissioni
di propaganda.
2. Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni
temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale
ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di tali
spazi, in modo da assicurarne l'equa distribuzione tra tutti i
soggetti interessati che ne facciano richiesta. Il comunicato deve
inoltre indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi
del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' ai sensi di tutte le
disposizioni emanate dal Garante.
3. Il comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia
per collocazione sia per modalita' grafiche, sulle testate
interessate, ovvero essere diffuso almeno una volta nella fascia
oraria di maggior ascolto dell'emittente interessata. Esso puo'
essere pubblicato o trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in
ogni altra forma ritenuta opportuna.