IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del Tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni  di  indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali denominati in ECU;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con
il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti  del  Ministro
del   tesoro  e'  determinata,  anche  in  deroga  alle  norme  della
contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre  valute,
nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario  1995,  ed
in  particolare  il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito
il limite massimo di emissione dei  titoli  pubblici  per  l'anno  in
corso;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante  modifiche
al  regime  delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5  novembre 1992, n. 429, concernente fra
l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi  di
capitale;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'11
aprile 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.198 miliardi;
  Considerata l'opportunita' di acquisire fondi in ECU,  destinati  a
rifinanziare una parte dei CTE in scadenza nel corso del 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  il  Tesoro  dello  Stato  e'
autorizzato  a contrarre un prestito internazionale dell'importo fino
a 5 miliardi di ECU con un consorzio di banche nazionali  ed  estere,
scelte  dal Tesoro in consultazione con Morgan Guaranty Trust Company
of New  York  (JPMorgan),  banca  coordinatrice  del  consorzio,  nei
termini  ed alle condizioni disposte nei successivi articoli, nonche'
negli accordi che la Repubblica italiana e' autorizzata a firmare  in
forza  del  presente  decreto, in ottemperanza agli usi e alla prassi
internazionale.