IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali denominati in ECU; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'11 aprile 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.198 miliardi; Considerata l'opportunita' di acquisire fondi in ECU, destinati a rifinanziare una parte dei CTE in scadenza nel corso del 1995; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato e' autorizzato a contrarre un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU con un consorzio di banche nazionali ed estere, scelte dal Tesoro in consultazione con Morgan Guaranty Trust Company of New York (JPMorgan), banca coordinatrice del consorzio, nei termini ed alle condizioni disposte nei successivi articoli, nonche' negli accordi che la Repubblica italiana e' autorizzata a firmare in forza del presente decreto, in ottemperanza agli usi e alla prassi internazionale.