IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del  Consiglio  del  14  luglio
l992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la  tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Vista  la  legge  4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto l'art. 2, comma 4, della  citata  legge  che  trasferisce  al
Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato  II  del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Vista   la   domanda   e   la  relativa  documentazione  presentata
dall'associazione provinciale produttori latte, formaggi e  latticini
di Sondrio tendente ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di origine "Bitto";
  Visto  il  parere  favorevole  del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito  ai
sensi  dell'art.  4  della  richiamata  legge n. 125/1954, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994;
  Esaminate le osservazioni avanzate in ordine al citato  parere  del
Comitato nazionale tutela formaggi;
  Considerato   che   tale   formaggio   e'   un   prodotto   le  cui
caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni  ambientali
e  dai  metodi  tradizionali  di preparazione esistenti nella zona di
produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine "Bitto" al formaggio
prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti
fissati agli articoli 3 e 4.