IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di grazia e
giustizia, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e
forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione
dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che
caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2,
comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attivita'
finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di
produzione o di consumo.