IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione della Commissione n. 93/365/CEE del 2 giugno
1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di
conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e
che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da
utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico;
Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale
viene confermata la validita' della decisione anzidetta
successivamente al 1 aprile 1995 a seguito del parere espresso dal
Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;
Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
Decreta:
Art. 1.
In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre
1993 il legname di conifere sottoposto a trattamento termico,
originario del Canada, puo' essere introdotto nel territorio della
Repubblica italiana.