AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 1.
1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e
comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle
candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere
effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici
del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge
8 marzo 1951, n. 122, nonche' dagli articoli 28, penultimo comma, e
32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1,
all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ",
entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,"
sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".
Riferimenti normativi:
- L'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951
(Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come
sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271,
prevede che: "La presentazione (delle candidature per i
singoli collegi, n.d.r.) deve essere effettuata dalle ore 8
del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti la data delle elezioni alla segreteria
dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede
all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione
di esse secondo le norme in vigore per le elezioni
comunali".
- Il penultimo comma dell'art. 28 del testo unico
approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art.
4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: "La
presentazione delle candidature deve essere fatta alla
segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno
alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data
della votazione".
- Il penultimo comma dell'art. 32 del medesimo testo
unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito
dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede
che: "La lista (dei candidati per ogni comune, n.d.r.) e
gli allegati devono essere presentati alla segreteria del
comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del
ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".
- L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R.
n. 570/1960, come modificato da ultimo, limitatamente al
turno elettorale del 23 aprile 1995, dalla presente legge,
e' cosi' formulato:
"Art. 33. - La commissione elettorale circondariale,
entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici e
che si possano facilmente confondere con quelli presentati
in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri
partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti
simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa
altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di
natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico
dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta
la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono
comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in
altre liste presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno
dei due sessi sia rappresentato in misure superiore ai due
terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i
delegati di lista a ripristinare detto rapporto
percentuale, entro le ventiquattro ore successive;
e) ricusa le liste che contengono un numero di
candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle
che contengono un numero di candidati superiore al massimo
consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza
dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma
dell'art. 32, appositamente convocati.
Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione,
entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla
commissione e delle modificazioni da questa apportate alla
lista.
La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce
per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle
modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi'
le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare
il rapporto percentuale".