IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  fiscali  in  materia  di  potenziamento degli organici,
controlli   e  anagrafe  patrimoniale  dei  dipendenti,  al  fine  di
contrastare l'evasione e la corruzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 maggio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
di  grazia  e  giustizia  e  per  la  funzione  pubblica e gli affari
regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Servizio ispettivo di sicurezza
  1.  Presso  il  Ministero  delle  finanze  e' istituito il Servizio
ispettivo  di  sicurezza  (SIS)  posto  alle  dipendenze del comitato
previsto dall'articolo 2, comma 3.
  2.  Al  fine  di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli
appartenenti  all'Amministrazione  finanziaria,  civili  e  militari,
degli  obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su
direttive  generali del Ministro delle finanze e secondo le modalita'
contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:
    a)   esegue   accertamenti  sull'adempimento  degli  obblighi  di
servizio e dei doveri d'ufficio;
    b)  compie  ispezioni  presso  gli  organi  centrali e periferici
dell'Amministrazione finanziaria;
    c)  esegue  indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente
comma;
    d)  richiede  alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione
postale,  agli  enti  creditizi,  alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare,  agli  agenti  di  cambio,  alle  societa'  autorizzate al
collocamento  a  domicilio  di  valori  mobiliari,  alle  societa' di
gestione  di  fondi  comuni  di investimento mobiliare, alle societa'
fiduciarie,  alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa' Monte
Titoli  S.p.a.  di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della
documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui
al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai
fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);
    e)  richiede  informazioni  o documenti all'autorita' giudiziaria
salvo  il  rispetto  delle  norme  che  disciplinano il segreto delle
indagini;
    f)  puo'  invitare  qualsiasi  altro  soggetto a fornire notizie,
informazioni  o  documenti  utili  ai fini degli accertamenti e delle
indagini di cui alle lettere a) e c);
    g)  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'anagrafe  prevista
dall'articolo 3.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano anche ai
componenti  togati  e  non  togati  delle  commissioni tributarie, ai
soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i
rappresentanti   sindacali,   che   partecipano  a  comitati,  organi
consultivi,  commissioni  di  studio  e  di esame e a qualsiasi altro
organismo   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  ai  soggetti
dipendenti  da  imprese  private  che gestiscono una funzione propria
dell'Amministrazione finanziaria.
  4.  Gli  addetti  al  SIS, previa autorizzazione del Ministro delle
finanze,  possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d)
del  comma  2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
richiesti  secondo  le modalita' di cui al decreto del Ministro delle
finanze  previsto  dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini
richiesti,  ovvero  allorche'  sussista  motivo  di  ritenere che gli
stessi siano infedeli o incompleti.
  5.  Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente
articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.
  6.  I  procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti
al  SIS  si  svolgono in osservanza dei principi e delle regole della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:
    a) esclusione dell'avviso di procedimento;
    b)   esclusione   dell'accesso   alla  banca  dati  dell'anagrafe
tributaria.
  7.  Gli  addetti  al  SIS,  nell'esercizio  dei  compiti  di cui al
presente  articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad
essi non e' opponibile il segreto d'ufficio.
  8.  Il  Ministro  delle  finanze  riferisce annualmente alle Camere
sull'attivita' svolta dal SIS.