Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1992, che istituisce il Sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualita' dei dati, rilevati dalle reti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1991, nonche' dagli altri sistemi di rilevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto ministeriale 12 luglio 1990; Visti gli articoli 3 e 4 dello stesso decreto ministeriale 6 maggio 1992, che definiscono l'articolazione del Sistema nazionale: a) livello nazionale, individuato nel C.E.N.I.A, costituito dai Ministeri dell'ambiente e della sanita', e dagli istituti nazionali C.N.R., Istituto superiore di sanita' e I.S.P.E.S.L., che svolgono le funzioni tecniche di riferimento per il Sistema; b) livelli regionali e provinciale, che devono essere individuati dalle rispettive amministrazioni competenti. Il livello provinciale svolge la funzione di controllo primario della funzionalita' della rete e della qualita' dei dati attraverso i soggetti (pubblici, privati) che hanno la responsabilita' della gestione delle reti di rilevamento locali e provinciale. Al livello regionale e' affidata la responsabilita' della garanzia di qualita' dei dati generati a livello provinciale e locale; Visto inoltre l'art. 5 dello stesso decreto ministeriale, che stabilisce le procedure per l'autorizzazione di altri soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite ai livelli nazionale e regionale; Considerato che allo stato attuale di attuazione del sistema nazionale, la partecipazione di soggetti pubblici e privati risulta particolarmente auspicabile nei seguenti settori: intercalibrazione tra le reti e garanzia di qualita' dei sistemi di rilevamento; organizzazione e realizzazione di campagne di misura, finalizzate alla conoscenza dello stato dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a quanto previsto dai decreti ministeriali 20 maggio 1991, 15 aprile 1994, 25 novembre 1994; organizzazione ed esecuzione dei rilevamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, art. 7, e decreto ministeriale 12 luglio 1990, allegati 3 e 4; aggiornamento e preparazione professionale del personale incaricato dello svolgimento delle attivita' connesse alle funzioni attribuite ai livelli regionale e provinciale; certificazione o verifica degli standards secondari, delle apparecchiature, dei sensori e sistemi; Vista la deliberazione del comitato C.E.N.I.A. dell'11 aprile 1995; 1. Ciascuna regione e provincia deve individuare entro il 30 giugno 1995 i laboratori o istituti pubblici incaricati di svolgere le funzioni di cui al precedente punto 2, nel territorio di propria competenza. Le regioni e le province devono comunicare al C.E.N.I.A. il nominativo del laboratorio o istituto, con le informazioni di cui all'allegato 1 della presente circolare. 2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere le funzioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1992, individuate dall'allegato 2 della presente circolare, devono presentare apposita domanda al C.E.N.I.A. secondo lo schema in allegato 3 della presente circolare. 3. Il C.E.N.I.A. provvedera' all'esame della domanda avvalendosi degli istituti di cui all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 6 maggio 1992. Il presidente del comitato C.E.N.I.A.: CLINI