Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1992,  che
istituisce   il   Sistema   nazionale  finalizzato  al  controllo  ed
assicurazione  di  qualita'  dei  dati,  rilevati   dalle   reti   di
monitoraggio   dell'inquinamento   atmosferico   di  cui  al  decreto
ministeriale  20  maggio  1991,  nonche'  dagli  altri   sistemi   di
rilevamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
  Visti gli articoli 3 e 4 dello stesso decreto ministeriale 6 maggio
1992, che definiscono l'articolazione del Sistema nazionale:
    a) livello nazionale, individuato nel C.E.N.I.A,  costituito  dai
Ministeri  dell'ambiente  e della sanita', e dagli istituti nazionali
C.N.R., Istituto superiore di sanita' e I.S.P.E.S.L., che svolgono le
funzioni tecniche di riferimento per il Sistema;
    b) livelli regionali e provinciale, che devono essere individuati
dalle rispettive amministrazioni competenti.
  Il livello provinciale svolge la  funzione  di  controllo  primario
della funzionalita' della rete e della qualita' dei dati attraverso i
soggetti  (pubblici,  privati)  che  hanno  la  responsabilita' della
gestione delle reti di rilevamento locali e provinciale.
  Al livello regionale e' affidata la responsabilita' della  garanzia
di qualita' dei dati generati a livello provinciale e locale;
  Visto  inoltre  l'art.  5  dello  stesso  decreto ministeriale, che
stabilisce  le  procedure  per  l'autorizzazione  di  altri  soggetti
pubblici e/o privati per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite
ai livelli nazionale e regionale;
  Considerato  che  allo  stato  attuale  di  attuazione  del sistema
nazionale, la partecipazione di soggetti pubblici e  privati  risulta
particolarmente auspicabile nei seguenti settori:
   intercalibrazione  tra  le reti e garanzia di qualita' dei sistemi
di rilevamento;
   organizzazione e realizzazione di campagne di misura,  finalizzate
alla   conoscenza  dello  stato  dell'inquinamento  atmosferico,  con
particolare riferimento a quanto previsto dai decreti ministeriali 20
maggio 1991, 15 aprile 1994, 25 novembre 1994;
   organizzazione ed esecuzione dei rilevamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, art. 7, e decreto
ministeriale 12 luglio 1990, allegati 3 e 4;
   aggiornamento   e   preparazione   professionale   del   personale
incaricato  dello  svolgimento delle attivita' connesse alle funzioni
attribuite ai livelli regionale e provinciale;
   certificazione  o  verifica  degli  standards   secondari,   delle
apparecchiature, dei sensori e sistemi;
  Vista la deliberazione del comitato C.E.N.I.A. dell'11 aprile 1995;
  1. Ciascuna regione e provincia deve individuare entro il 30 giugno
1995  i  laboratori  o  istituti  pubblici  incaricati di svolgere le
funzioni di cui al precedente punto  2,  nel  territorio  di  propria
competenza.
  Le  regioni  e  le  province  devono  comunicare  al  C.E.N.I.A. il
nominativo del laboratorio o istituto, con  le  informazioni  di  cui
all'allegato 1 della presente circolare.
  2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere le funzioni
di  cui agli articoli 3, ultimo comma, e 5 del decreto ministeriale 6
maggio 1992, individuate dall'allegato 2  della  presente  circolare,
devono presentare apposita domanda al C.E.N.I.A. secondo lo schema in
allegato 3 della presente circolare.
  3.  Il  C.E.N.I.A.  provvedera' all'esame della domanda avvalendosi
degli istituti di cui all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 6
maggio 1992.
                         Il presidente del comitato C.E.N.I.A.: CLINI