IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge  finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da   ultimo,
dall'art.  14  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in
ECU  (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute
nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista  la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione
del trattato che istituisce  la  Comunita'  economica  europea,  come
risulta  modificata  dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica
ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  della  Comunita'  europea  n.
3320/94  del  22  dicembre  1994,  con  il quale e' stata definita la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18
maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 51.698 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
procedere ad  un'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro
denominati in ECU;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati  in  ECU
(certificati  del  Tesoro  in  Euroscudi), di seguito indicati come i
"certificati", al tasso  d'interesse  del  7,50%  annuo  lordo,  fino
all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la
durata  di  tre  anni  con  inizio il 29 maggio 1995 e scadenza il 29
maggio 1998.
  I certificati sono emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti   e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente    luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.