LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 gennaio
1995 prot. n. 2080, dalla societa' S.I.A.M. per la realizzazione di
un piccolo serbatoio d'acqua per uso innevamento artificiale su
un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri
99, 100, foglio n. 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza
della legge n. 1497/1939, nonche' gravata da vincolo di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art.
1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa
nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze di immodificabilita' assoluta, tali da giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo
generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e
sociali;
Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3,
individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla
migliore qualificazione progettuale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
Tutto cio' premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 99, 100,
foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al
punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della
legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.
Milano, 21 febbraio 1995
Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO