IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio  1994,
n.  144,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme
per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
   Viste  le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   all'agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
   Vista  la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con  il  quale  e'  stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3800  miliardi,  rispettivamente  per  gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali  del  personale  dei  comparti
Ministeri,  aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento
autonomo, scuola e universita';
   Visti il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  1
dicembre  1994  (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9
febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995), con  i
quali  si  e'  provveduto  alla  "Individuazione delle confederazioni
sindacali   e    delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa
per la stipulazione del contratto collettivo nazionale  del  comparto
del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
   Viste  le  lettere prot. n. 515/95 del 15 febbraio 1995 e prot. n.
557 del 17 febbraio 1995, con le quali l'ARAN,  in  attuazione  degli
articoli  51,  comma  1,  e  52,  comma  3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed  integrazioni,  ha
trasmesso,   ai   fini   dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",
identici Testi del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
Comparto  del personale dipendente dai "Ministeri", concordati: a) il
10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Statali, UIL-Statali;
b) il 14 febbraio 1995  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni  sindacali
CISAL, CISNAL, USPPI e l'organizzazione sindacale CISAL-FAS; c) il 16
febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA;
   Visti  i  "testi  concordati" in precedenza indicati, i quali sono
stati  inviati  unitamente  ad  una  Relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
   Visti  in  particolare, l'art. 2, comma 1, e art. 42, comma 3, dei
predetti testi concordati, i quali prevedono rispettivamente che  "il
presente  contratto  concerne  il  periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre
1994 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994  fino  al
31  dicembre  1995  per la parte economica" e che "le integrazioni al
presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' da ogni
altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono  comportare
costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti";
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  - comma modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato  che  nella  citata  direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre  1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che  nella  citata  direttiva
del  1  febbraio  1995  e' stata definita, nell'ambito degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992  "la  distribuzione  delle
risorse  tra  i  singoli  contratti  collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria",
indicando,  in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire 687,86
miliardi gli specifici stanziamenti  destinati,  rispettivamente  per
gli  anni  1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto  del  personale  dipendente  dai  "Ministeri",
escluso il personale con qualifica dirigenziale;
   Considerato  che  i  predetti  testi  concordati  non  risulti  in
contrasto con le citate direttive  del  5  settembre  1994  e  del  1
febbraio  1995,  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del Tesoro;
   Considerato che la spesa  complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in questione e' contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie determinate  dalla  legge  n.  725/1994  e
dalla  direttiva  del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
   Considerato  che  i  predetti testi concordati sono coerenti con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
   Tenendo conto che i testi concordati in questione realizzano, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento   economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso  la
destinazione  di  buona  parte   delle   complessive   disponibilita'
finanziarie,  a  valorizzare  e  premiare  la  professionalita' ed il
maggiore impiego dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare  la
qualita'  del  lavoro  e  dei servizi, collegando tali trattamenti ad
obiettivi di produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti,  sulla
base  di criteri selettivi ben individuati, e dopo aver verificato la
realizzazione dei risultati;
   Tenendo conto che,  come  indicato  nelle  predette  direttive,  i
citati testi concordati, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del    lavoro    nell'ambito   dell'autonomia   organizzativa   delle
amministrazioni   pubbliche,   contribuiscono,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di  migliorare  le  relazioni  con  l'utenza   con   la   contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
   Vista  l'autorizzazione  espressa del Consiglio dei Ministri nella
riunione del 3 marzo 1995;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  26
gennaio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22 del 27
gennaio 1995, con il quale il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,
cons.   Franco   Frattini,   e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare ...  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano ... 1) Funzione pubblica";
   A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione  degli  allegati  identici  Testi  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  del  personale
dipendente  dai  "Ministeri",  di  cui  all'art.  3  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
concordati:  a)  il  10  febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL  e  le  organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,
CISL-Statali,  UIL-Statali;  b)  il  14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali CISAL, CISNAL,  USPPI  e  la  organizzazione
sindacale  CISAL-FAS;  c)  il  16  febbraio  1995  tra  l'ARAN  e  la
confederazione sindacale CIDA.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 3 marzo 1995
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 27