IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
istituisce,  tra  l'altro,  i  centri  di  assistenza   fiscale   per
lavoratori  dipendenti  e  pensionati  con  facolta' di svolgere, per
conto  degli  utenti,  le  attivita'  sostitutive   dell'obbligo   di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza  fiscale  ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  introdotto  dall'art.  10, comma 5-quater, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera  c),
del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma  1,  lettera  f),
del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  553, non convertito e da
ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito
dalla legge 27 giugno 1994,  n.  413,  in  base  al  quale  i  centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  possono  svolgere per conto dei
sostituti  d'imposta  le  attivita'   sostitutive   dell'obbligo   di
presentazione   della   dichiarazione   dei  redditi  dei  lavoratori
dipendenti  e  pensionati,  trovando   per   essi   applicazione   le
disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  22 del precitato art. 78 della
legge n. 413 del 1991 in  base  al  quale  ai  centri  di  assistenza
fiscale  per  lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso a
carico del bilancio  dello  Stato  nella  misura  di  L.  20.000  per
ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993 con il
quale  e'  stato  approvato  il  modello di dichiarazione 730/94 e le
relative specifiche tecniche;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  30  giugno  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  164  del  15 luglio 1994,
recante termini  e  modalita'  per  la  consegna  all'Amministrazione
finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei
supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e
delle buste contenenti il mod. 730-1;
  Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge
n. 413 del 1991 competono ai  CAAF  solo  nel  caso  in  cui  abbiano
direttamente   effettuato   la  raccolta  delle  dichiarazioni  degli
interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del  predetto
art. 78;
  Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
ai sensi del quale fino all'entrata  in  vigore  del  conto  fiscale,
istituito  dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991
i  compensi  di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati
direttamente dall'Amministrazione finanziaria  secondo  le  modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48,
in base al quale per il pagamento del compenso previsto dal comma  22
dell'art.   78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  relativo
all'assistenza prestata nell'anno 1994  ai  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  da  parte  dei  centri autorizzati di assistenza fiscale,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3  dell'art.  62
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Tenuto  conto  che  e'  necessario  determinare  le  modalita'   di
corresponsione  dei  compensi  previsti  dalle citate disposizioni di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art.  78  della  legge  30
dicembre  1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza
fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione
direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni
di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le
disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto,  sono  erogati  a presentazione di documentata fattura; non
possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione,  da  parte
dell'Amministrazione  finanziaria,  dei supporti magnetici contenenti
le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.
  3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle  finanze
sui  dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di
cui al decreto del Ministro delle finanze 30 giugno  1994  citato  in
premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 427 del 1993 e' tuttavia  consentita  l'erogazione  in
via  provvisoria,  a  favore  di ciascun centro di assistenza, di una
parte del compenso spettante, pari  al  70  per  cento  del  compenso
stesso.