IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto terzi
1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito
d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali
autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di
autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai
consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel
territorio italiano.
2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di
imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro
autonomo.
3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo di 100
veicoli per impresa.
4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea
e' adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di
consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di
gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio
italiano, nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite
nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.