IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  recante  "Riordino
della disciplina in materia sanitaria";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 10, del predetto
decreto   legislativo,   le   regioni    devono    provvedere    alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto
legislativo, deve essere disciplinata, tra l'altro, nell'ambito della
definizione dei requisiti strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
minimi  per  l'esercizio  dell'attivita'  sanitaria  da  parte  delle
strutture pubbliche e private, l'articolazione delle strutture stesse
in  classi  differenziate   in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 724/1994  il
quale,  nel dettare norme per la disattivazione o la riconversione da
parte delle regioni degli  ospedali  con  meno  di  centoventi  posti
letto,   esclusi   quelli   specializzati,  prevede  che  le  regioni
provvedano   alla   pubblicazione    dell'elenco    degli    ospedali
specializzati sulla base dei criteri di classificazione stabiliti con
decreto  del  Ministro  della  sanita' da emanare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge;
  Ritenuto di stabilire i  predetti  criteri  di  classificazione  ai
sensi e per gli effetti del citato art. 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  si  considerano  ospedali  specializzati  i  presidi
ospedalieri  che erogano prestazioni specialistiche di diagnosi, cura
e riabilitazione afferenti una disciplina  medico-chirurgica  o  piu'
discipline    medico-chirurgiche   -   fra   di   loro   strettamente
complementari in relazione alla specifica attivita' svolta - comprese
fra quelle oggetto degli esami di idoneita' nazionali di cui all'art.
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  modificato  dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  2.  L'attivita'  svolta  dagli  ospedali  specializzati puo' essere
riferita a:
    a) specifici organi o apparati del corpo umano;
    b)  specifiche  malattie  o  gruppi  di  malattie  e/o  specifici
trattamenti;
    c) specifiche fasce di eta'.
  3. Gli ospedali specializzati, oltre che per la specifica attivita'
specialistica  svolta,  si distinguono in regionali ed interregionali
in relazione al bacino di utenza, a seconda che il carico di degenti,
riferito all'ultimo triennio, sia proveniente dalla  regione  o,  per
almeno il 30%, anche da altre regioni.