IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal sopracitato art. 9 della legge n. 281/1970; Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto l'art. 5, comma 1, della legge finanziaria n. 538/1993, per il 1994, con il quale l'ammontare della quota variabile 1994, di cui al richiamato art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 158/1990, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, viene determinato in lire 137 miliardi; Vista la legge di bilancio n. 539/1993, per l'esercizio 1994; Vista la proposta del Ministero del bilancio di riparto, tra le regioni a statuto ordinario, della citata quota variabile per il 1994, di lire 137 miliardi, secondo coefficienti basati sui parametri della superficie con una maggiorazione del 50% per le zone montane, della popolazione residente corretta con il reciproco del PIL pro-capite e del tasso di disoccupazione; Acquisito il parere favorevole della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 12 gennaio 1995; Delibera: La somma di L. 137.000.000.000, relativa alla quota variabile 1994, del Fondo programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 158/1990, e' assegnata alle regioni a statuto ordinario secondo le quote a fianco di ciascuna indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera. Roma, 13 marzo 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 16 maggio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57