IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 in
materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo
biologico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Autorita' per il coordinamento
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e'
l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita'
amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della
regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di
cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e
successive modifiche ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE):
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia
dall'appartenenza alle Comunita' europee - legge
comunitaria per il 1993. L'art. 42 cosi' recita:
"Art. 42 (Produzione agricola con metodo biologico:
criteri di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme per dare attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento
(CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di produzione agricola ed
agro-alimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'art. 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell'art. 2 e dei seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorita' di controllo,
d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e
tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei
regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati
incaricati delle attivita' di controllo della produzione
agricola e della trasformazione e commercializzazione delle
produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura
biologica, con la specificazione dei requisiti dei
medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e
degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli
Albi degli operatori e dei controllori del processo di
produzione dell'agricoltura biologica.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli
organismi responsabili dei controlli di cui all'art. 15 del
citato regolamento (CEE) n. 2092/91 indicati nell'elenco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono
validi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi".
- Il regolamento CEE n. 2091/91 e' pubblicato in GUCE L
198 del 22 luglio 1991. Gli articoli 8 e 9 cosi' recitano:
"Art. 8. - 1. Gli operatori che producono, preparano o
importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 ai
fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attivita' dell'autorita' competente
dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata:
la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo
di cui all'art. 9.
2. Gli Stati membri designano un'autorita' o un
organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate
eventuali informazioni completamentari da essi ritenute
indispensabili ai fini di un controllo efficace degli
operatori.
3. L'autorita' competente ha cura che un elenco
aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli
operatori soggetti al sistema di controllo sia reso
disponibile agli interessati".
"Art. 9. - 1. Gli Stati membri instaurano un sistema di
controllo gestito da una o piu' autorita' di controllo
designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali
gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui
all'articolo 1 debbono essere soggetti.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinche' un operatore che rispetti le disposizioni del
presente regolamento e paghi il contributo delle spese di
controllo goda della garanzia di accesso al sistema di
controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le
misure di controllo e le misure precauzionali figuranti
all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad
organismi privati, gli Stati membri designano un'autorita'
incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali
organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo
privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato
dell'organismo, contenente una descrizione
particolareggiata delle misure di controllo e delle misure
precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli
operatori di controllo;
b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei
casi in cui si accertino irregolarita';
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di
attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonche'
l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilita';
d) l'obiettivita' dell'organismo di controllo nei
confronti degli operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di controllo e' stato
riconosciuto, l'autorita' competente provvede a:
a) garantire l'obiettivita' dei controlli effettuati
dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza dei controlli;
c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e
delle sanzioni comminate;
d) revocare il riconoscimento di un organismo di
controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui
alle lettere a) e b), non sia piu' conforme ai criteri di
cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai
paragrafi 7, 8 e 9.
7. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da
essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure
precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le informazioni e i dati che essi
acquisiscono a seguito degli interventi di controllo
esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle
autorita' pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorita' competente, ai fini
d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti,
comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutte la
collaborazione ritenuta necessaria dall'autorita'
competente per l'adempimento degli obblighi ad essa
incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno
all'autorita' competente dello Stato membro l'elenco degli
operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno
precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
di cui al paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata un'irregolarita'
nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e
7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III,
far sopprimere le indicazioni previste dall'art. 2 per
l'intera partita o per l'intera produzione interessata
dall'irregolarita';
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o
avente effetti prolungati, ritirate all'operatore in
questione il diritto di commercializzare prodotti con
indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
per un periodo da convenirsi con l'autorita' competente
dello Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di
cui all'articolo 14:
a) le modalita' di applicazione relative ai requisiti
di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
b) le modalita' di applicazione relative alle misure
di cui al paragrafo 9".