IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 4, comma 3;
Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354;
Viste la legge 12 aprile 1984, n. 67, e la legge 17 aprile 1989, n.
134;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431;
Visti i decreti legislativi 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 444;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, mantenuto in
vigore, per quanto compatibile, dall'art. 29 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
Visti il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge
10 giugno 1978, n. 271, e il decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1980, n. 750, mantenuti in vigore, per quanto compatibile,
dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visti i propri decreti di concerto con i Ministri della difesa e
dell'interno in data 9 luglio 1991 e 9 gennaio 1992;
Considerato che l'art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
conferisce al Corpo della polizia penitenziaria la competenza in
materia di traduzioni di detenuti ed internati, demandando
l'effettiva assunzione del servizio all'atto del completamento
dell'organico previsto dalla tabella "A" allegata alla predetta legge
entro il 31 dicembre 1995;
Ritenuto necessario per le suindicate considerazioni provvedere
all'addestramento pratico degli agenti di polizia penitenziaria che
hanno frequentato un corso di formazione finalizzato alla conoscenza
del servizio delle traduzioni dei detenuti tenuto dall'Arma dei
carabinieri;
Ritenuto che detto addestramento pratico debba aver luogo mediante
affiancamento a personale dell'Arma dei carabinieri operante il
servizio delle traduzioni dei detenuti;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 marzo 1995, novanta unita' del Corpo di
polizia penitenziaria che hanno frequentato presso istituti di
istruzione dell'Arma dei carabinieri il corso teorico inerente al
servizio di traduzione dei detenuti saranno affiancate a personale
dell'Arma dei carabinieri per l'impiego in detto servizio.
2. L'affiancamento di cui al comma 1 ha luogo nelle citta' di
Milano e di Palermo e nelle regioni Lombardia e Sicilia e potra'
essere anche esteso ad altre regioni mediante l'impiego di ulteriori
unita' del Corpo di polizia penitenziaria, previa effettuazione di
appositi corsi teorici, in analogia a quello gia' praticato.