IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 4, comma 3;
  Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492;
  Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354;
  Viste la legge 12 aprile 1984, n. 67, e la legge 17 aprile 1989, n.
134;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431;
  Visti i decreti legislativi 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 444;
  Visto  il  regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti  di  custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584,  mantenuto  in
vigore,  per quanto compatibile, dall'art. 29 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
  Visti il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in  legge
10  giugno 1978, n. 271, e il decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1980, n. 750, mantenuti in vigore, per quanto  compatibile,
dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
  Visti  i  propri  decreti di concerto con i Ministri della difesa e
dell'interno in data 9 luglio 1991 e 9 gennaio 1992;
  Considerato che l'art. 4 della  legge  15  dicembre  1990,  n.  395
conferisce  al  Corpo  della  polizia  penitenziaria la competenza in
materia  di  traduzioni  di   detenuti   ed   internati,   demandando
l'effettiva   assunzione  del  servizio  all'atto  del  completamento
dell'organico previsto dalla tabella "A" allegata alla predetta legge
entro il 31 dicembre 1995;
  Ritenuto necessario per  le  suindicate  considerazioni  provvedere
all'addestramento  pratico  degli agenti di polizia penitenziaria che
hanno frequentato un corso di formazione finalizzato alla  conoscenza
del  servizio  delle  traduzioni  dei  detenuti  tenuto dall'Arma dei
carabinieri;
  Ritenuto che detto addestramento pratico debba aver luogo  mediante
affiancamento  a  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  operante il
servizio delle traduzioni dei detenuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1  marzo  1995,  novanta  unita'  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  che  hanno  frequentato  presso  istituti  di
istruzione dell'Arma dei carabinieri il  corso  teorico  inerente  al
servizio  di  traduzione  dei detenuti saranno affiancate a personale
dell'Arma dei carabinieri per l'impiego in detto servizio.
  2. L'affiancamento di cui al comma  1  ha  luogo  nelle  citta'  di
Milano  e  di  Palermo  e  nelle regioni Lombardia e Sicilia e potra'
essere anche esteso ad altre regioni mediante l'impiego di  ulteriori
unita'  del  Corpo  di polizia penitenziaria, previa effettuazione di
appositi corsi teorici, in analogia a quello gia' praticato.