Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 30 settembre 1993, e, in particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti istruzioni che sostituiscono quelle attuative dell'art. 6, comma 5, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 1. Comunicazioni di dati da parte degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico. a) Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico, depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di notifica della lettera di iscrizione, l'elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari. b) Gli intermediari che, alla data di emanazione della presente circolare, risultano gia' iscritti, depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso gli stessi intermediari, entro sessanta giorni dalla data di emanazione della circolare stessa. c) In occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci o di cessazione dalla carica da parte degli stessi, gli intermediari finanziari comunicano all'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della nomina o di omologazione dell'atto di accettazione o di cessazione dalla carica, la variazione intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione). 2. Comunicazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico. a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui al punto 1 comunicano all'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario della lettera di iscrizione, per gli intermediari di nuova iscrizione, ovvero entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente circolare, per gli intermediari gia' iscritti, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura, con sede in Italia o all'estero. b) I soggetti di cui alla precedente lettera, ogni qualvolta intervenga una modificazione sia nella posizione ricoperta presso gli intermediari finanziari che in quella ricoperta in altre societa' ed enti di qualsiasi natura (nuova nomina, variazione di carica o cessazione), sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data della modificazione. c) I soggetti di cui alla lettera a) del presente punto che non ricoprono cariche analoghe presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura, con sede in Italia o all'estero, sono comunque tenuti a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le cariche ricoperte presso l'intermediario finanziario. 3. Modalita' di effettuazione delle comunicazioni. a) Le comunicazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), vanno effettuate utilizzando i moduli da compilare seguendo le istruzioni allegate che formano parte integrante della presente circolare. b) Le comunicazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), vanno effettuate utilizzando gli appositi moduli che l'Ufficio mettera' a disposizione, unitamente alle relative istruzioni, presso gli intermediari finanziari. c) Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 si considerano assolti esclusivamente se effettuati con le modalita' prescritte nel presente punto. 4. Disposizioni finali. a) La presente circolare entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. b) La presente circolare non si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art. 113 e all'art. 155, comma 4, del testo unico. Il direttore: CIAMPICALI