Ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  emanato  con  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n.
385, pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 230 del 30 settembre 1993, e, in particolare, con
riferimento  ai  commi  6  e  7 dell'art. 106, l'Ufficio italiano dei
cambi emana le seguenti istruzioni che sostituiscono quelle attuative
dell'art. 6, comma 5, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e  dell'art.
2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
1.  Comunicazioni  di  dati da parte degli intermediari finanziari di
cui all'art. 106, primo comma, del testo unico.
   a) Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106,  primo  comma,
del  testo  unico,  depositano  presso  l'Ufficio italiano dei cambi,
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  della  lettera  di
iscrizione,   l'elenco   delle   persone  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   gli    stessi
intermediari.
   b)  Gli  intermediari  che, alla data di emanazione della presente
circolare,  risultano  gia'  iscritti,  depositano  presso  l'Ufficio
italiano  dei  cambi  l'elenco delle persone che svolgono funzioni di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   presso   gli   stessi
intermediari,  entro  sessanta  giorni dalla data di emanazione della
circolare stessa.
   c) In occasione della nomina di  nuovi  amministratori,  direttori
generali  e  sindaci  o  di  cessazione  dalla  carica da parte degli
stessi, gli intermediari finanziari comunicano  all'Ufficio  italiano
dei  cambi,  entro  sessanta  giorni dalla data di accettazione della
nomina o di omologazione dell'atto di accettazione  o  di  cessazione
dalla  carica, la variazione intervenuta (nuova nomina, variazione di
carica o cessazione).
2. Comunicazioni da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  gli  intermediari
finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico.
   a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e  controllo  presso  gli  intermediari  finanziari di cui al punto 1
comunicano all'Ufficio italiano  dei  cambi,  entro  sessanta  giorni
dalla data di notifica all'intermediario finanziario della lettera di
iscrizione,  per  gli  intermediari di nuova iscrizione, ovvero entro
sessanta giorni dalla data di emanazione  della  presente  circolare,
per  gli  intermediari  gia'  iscritti, le cariche analoghe ricoperte
presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura, con sede in Italia
o all'estero.
   b) I soggetti di  cui  alla  precedente  lettera,  ogni  qualvolta
intervenga una modificazione sia nella posizione ricoperta presso gli
intermediari  finanziari che in quella ricoperta in altre societa' ed
enti di qualsiasi  natura  (nuova  nomina,  variazione  di  carica  o
cessazione),  sono  tenuti a darne comunicazione all'Ufficio italiano
dei cambi entro sessanta giorni dalla data della modificazione.
   c)  I  soggetti  di cui alla lettera a) del presente punto che non
ricoprono cariche analoghe presso altre societa' ed enti di qualsiasi
natura, con sede in Italia  o  all'estero,  sono  comunque  tenuti  a
comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le cariche ricoperte presso
l'intermediario finanziario.
3. Modalita' di effettuazione delle comunicazioni.
   a)  Le comunicazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), vanno
effettuate utilizzando i moduli da compilare seguendo  le  istruzioni
allegate che formano parte integrante della presente circolare.
   b)  Le comunicazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), vanno
effettuate utilizzando gli appositi moduli che l'Ufficio  mettera'  a
disposizione,   unitamente   alle  relative  istruzioni,  presso  gli
intermediari finanziari.
   c) Gli obblighi di cui ai punti  1  e  2  si  considerano  assolti
esclusivamente se effettuati con le modalita' prescritte nel presente
punto.
4. Disposizioni finali.
   a)   La   presente   circolare  entra  in  vigore  dal  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   b) La presente circolare non si applica ai soggetti  che  svolgono
funzioni   di  amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  gli
intermediari finanziari iscritti nelle apposite  sezioni  dell'elenco
generale  di  cui  all'art.  113  e  all'art. 155, comma 4, del testo
unico.
                                             Il direttore: CIAMPICALI