IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessita' di emanare disposizioni di sicurezza
antincendi per i depositi di soluzioni idroalcoliche;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
Decreta:
E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per i
depositi di soluzioni idroalcoliche allegata al presente decreto.
Sono abrogate le disposizioni tecniche di prevenzione incendi
precedentemente emanate in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 18 maggio 1995
Il Ministro: Brancaccio