IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,
concernente  l'accertamento  con  adesione  del  contribuente ai fini
delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
  Visti  l'art.  3,  comma  1,  della  predetta   legge   concernente
l'accertamento  con  adesione  del  contribuente per anni pregressi e
l'art. 5 con  la  quale  si  dispone  che  le  somme  riscosse  siano
riversate all'erario;
  Visto  l'art.  41, comma 2-ter, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che dispone per i
soggetti residenti nei comuni colpiti dagli  eventi  alluvionali,  il
pagamento delle somme dovute in due rate;
  Visto  il  regolamento  del  13  aprile  1995,  n.  177, emanato in
attuazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge;
  Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7
del citato regolamento i pagamenti delle somme indicate nell'atto  di
adesione devono essere eseguiti mediante delega alle banche ovvero al
concessionario  della  riscossione, previa l'emanazione di un decreto
ministeriale per stabilire le relative modalita' di attuazione;
  Visti i decreti del Ministro delle  finanze  3  e  9  maggio  1991,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 103 del 4
maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano  tra  l'altro
le  modalita'  di  pagamento  di  alcune imposte sostitutive mediante
versamento al concessionario o mediante delega alle banche;
  Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, con il quale e'
stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;
  Visto l'art. 66 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43;
  Ritenuta  la  necessita' di istituire nuovi codici per il pagamento
delle maggiori imposte dovute ai fini delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle relative penalita';
  Considerato  che i contribuenti possono versare anche per l'imposta
sul valore aggiunto i tributi dovuti utilizzando  la  modulistica  in
uso  per  i versamenti delle imposte dirette di cui ai citati decreti
ministeriali del 3 e del 9 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il versamento delle somme  dovute,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto-legge  30  settembre  1994, n. 564, convertito dalla legge 30
novembre 1994, n.  656,  per  la  definizione  dell'accertamento  con
adesione  delle  annualita'  relative  alle  imposte  sui  redditi  e
all'imposta sul valore  aggiunto  le  cui  dichiarazioni  sono  state
presentate   entro   il   30   settembre   1994,   e'  effettuato  al
concessionario della  riscossione  competente  secondo  il  domicilio
fiscale  del  contribuente  al momento del versamento, utilizzando la
distinta Mod. 8 o il bollettino di conto  corrente  postale  Mod.  11
ovvero,  per  i tributi dovuti dalle persone fisiche e delle societa'
di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello
di cui al decreto ministeriale  9  maggio  1991,  contraddistinta  da
carta bianca e grafica color nero.
  2.  Per il versamento al concessionario delle somme di cui al comma
1 sono istituiti i seguenti codici-tributo:
   1656 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per
anni pregressi fino al 1993;
   1657 - sanzioni per accertamento con adesione imposte sui  redditi
e IVA per anni pregressi fino al 1993.
  3.  Per  il  versamento mediante delega alle banche e' istituito il
seguente codice:
   57 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e  IVA  per
anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e societa' di persone.
  4.   L'importo   delle   somme   versate   a  titolo  di  sanzioni,
relativamente  al  codice  57,  va  riportato  nell'apposito   spazio
riservato alla sopratassa.
  5.  Gli  interessi  indicati  nella  proposta  di accertamento sono
versati  contestualmente  all'imposta  cui  si  riferiscono  e   sono
riportati  nello  spazio  appositamente  riservato per tale voce; nel
modello di delega carta bianca, grafica  color  nero,  gli  interessi
vanno cumulati all'importo del relativo tributo.
  6.  Il versamento puo' essere unico per tutte le annualita' oggetto
dell'accertamento. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli
di versamento al concessionario o l'anno di imposta da  indicare  sui
modelli di delega bancaria e' quello in cui si effettua il versamento
e  quindi  il  1995,  ovvero  il  1996,  per  i soggetti indicati nel
successivo comma 8, per i  versamenti  relativi  alla  seconda  rata.
Qualora  il  versamento si riferisca ad una sola annualita' va invece
indicato l'anno per il quale si versa l'imposta, nella  forma  AA.AA.
Se  l'esercizio  sociale  coincide  con  l'anno solare, le ultime due
cifre dell'anno in cui si riferisce il versamento vanno ripetute  due
volte; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno
indicate  le  ultime  due  cifre  dei  due  anni  cui si riferisce il
versamento.
  7.  Sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7   del
regolamento,  il pagamento delle somme per le annualita' fino al 1992
puo' essere effettuato in due rate di pari importo, di cui  la  prima
entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Le
somme  relative all'anno d'imposta 1993 vanno corrisposte entro il 15
dicembre 1995, e possono essere versate  cumulativamente  alle  somme
versate a titolo di seconda rata per annualita' precedenti.
  8.  Ai  sensi  dell'art.  41,  comma  2-ter,  del  decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85,  i
soggetti  residenti  o  aventi  sede  nei comuni colpiti dagli eventi
alluvionali del 1994, possono effettuare il versamento delle  imposte
per  gli  anni  fino  al 1993, in due rate di pari importo, di cui la
prima da versare entro il 15 dicembre 1995 e la seconda entro  il  15
giugno 1996.
  9. Le aziende di credito sono tenute ad accettare le deleghe di cui
al  comma  3  del  giorno  successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. I dati relativi  alle  attestazioni
rilasciate  ed  ai versamenti effettuati vanno registrati su supporto
magnetico secondo le istruzioni che saranno successivamente emanate.
  10. Le attestazioni di pagamento, ovvero una copia  delle  distinte
di versamento al concessionario, sono allegate alla copia dell'avviso
concernente  la  proposta di accertamento con adesione, da consegnare
all'ufficio indicato nell'avviso stesso.
  11. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulla delega
di versamento in banca, sono integrate con i codici di cui ai commi 2
e  3,  ferma  la  possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in
uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.
  12. Le somme riscosse, al netto delle commissioni  spettanti,  sono
versate  per  intero  all'erario,  al capo VI, capitolo 1171, art. 7,
salvo il 20 per  cento  delle  sanzioni  di  cui  al  codice  1657  e
dell'importo  indicato  nella  voce sopratassa del modello di delega,
che va imputato al capitolo 2326 del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 giugno 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI