IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento
della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il
quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi
ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara'
determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso.
Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone
che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata da
8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo
decreto ministeriale;
Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in
bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del
10,625%;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e
dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di
differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei
debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria e' fissato nella misura del 22,625 per cento a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto.
Roma, 1 giugno 995
Il Ministro del tesoro
DINI
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU