IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della legge anzidetta;
  Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa  ad  ottenere
il   riconoscimento   della   denominazione  di  origine  controllata
"Sabina";
  Visti il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini
ed   extravergini  e  la  proposta  del  disciplinare  di  produzione
dell'olio extravergine di oliva "Sabina"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;
  Viste  le  istanze e le controdeduzioni degli interessati al parere
ed alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,  n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di
origine  controllata  e l'approvazione del disciplinare di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle
foreste;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  che ha istituito il
Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  ed  in
particolare  l'art. 6, comma 2, lettera a), dove vengono demandate al
predetto  Ministero  le  funzioni   di   tutela   delle   indicazioni
geografiche e protezione delle denominazioni di origine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed
e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva  che
risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto
disciplinare di produzione  che  entra  in  vigore  a  partire  dalla
campagna olearia 1995-96.