IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della legge anzidetta; Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sabina"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini e la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Sabina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994; Viste le istanze e le controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a), dove vengono demandate al predetto Ministero le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e protezione delle denominazioni di origine; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.