IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149  convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  il  proprio  decreto in data 29 maggio 1995, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches  dei  certificati
di  credito  del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con
godimento 1 giugno 1995;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7
giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore  con
godimento 1 giugno 1995, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo   di   nominali  lire  1.500  miliardi,  di  cui  al  decreto
ministeriale del 29 maggio 1995, citato nelle premesse.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della quarta tranche  dei  certificati,  per  un  importo
massimo   del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato  al
precedente primo comma, da assegnare agli operatori  "specialisti  in
titoli  di  Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e
4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 29 maggio 1995,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei certificati stessi.