LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ha approvato le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale: Art. 1. L'art. 25 del regolamento generale e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - L'ufficio di presidenza e' costituito dal Presidente, dal vice presidente e dai quattro giudici, piu' anziani di carica, ai sensi dell'art. 13. E' altresi' componente di diritto dell'ufficio di presidenza il giudice segretario incaricato di redigere e custodire i verbali della Corte. Se uno o piu' componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, la Corte integra l'ufficio di presidenza applicando il criterio di cui al primo comma. Le sedute dell'ufficio di presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti. Il segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'ufficio di presidenza, e puo' essere chiamato a redigere il verbale".