LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visti  gli  articoli  14,  primo  comma, e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
                            Ha approvato
le  seguenti  modifiche   al   regolamento   generale   della   Corte
costituzionale:
                               Art. 1.
  L'art. 25 del regolamento generale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  25.  - L'ufficio di presidenza e' costituito dal Presidente,
dal vice presidente e dai quattro giudici, piu' anziani di carica, ai
sensi dell'art. 13. E' altresi' componente di diritto dell'ufficio di
presidenza il giudice segretario incaricato di redigere e custodire i
verbali della Corte.
  Se  uno  o  piu'  componenti  cessano   dall'ufficio   di   giudice
costituzionale,  per  scadenza  del  termine  o per causa diversa, la
Corte integra l'ufficio di presidenza applicando il criterio  di  cui
al primo comma.
  Le  sedute  dell'ufficio  di  presidenza  non sono valide se non vi
intervengono quattro dei suoi componenti.
  Il segretario generale  partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle
sedute  dell'ufficio di presidenza, e puo' essere chiamato a redigere
il verbale".