IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Pecorino romano" e approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la legge 10 marzo 1969, n. 116, istitutiva di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "Pecorino romano" e "Pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canada'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di produzione del citato formaggio "Pecorino romano"; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche al citato disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1994; Esaminate le istanze e controdeduzioni al parere predetto; Considerato che le modifiche al disciplinare di produzione proposte dal Consorzio istante configurano un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione; Decreta: Art. 1. 1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggo "Pecorino romano" comprende l'intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.