IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la  tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1955, n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine del formaggio  "Pecorino  romano"  e  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  legge  10 marzo 1969, n. 116, istitutiva di un controllo
qualitativo sulle  esportazioni  dei  formaggi  "Pecorino  romano"  e
"Pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canada';
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di  produzione  del
citato formaggio "Pecorino romano";
  Vista  la  legge  4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto l'art. 2, comma 4, della  citata  legge  che  trasferisce  al
Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in  materia  di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Vista la  domanda  e  la  relativa  documentazione  presentata  dal
Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  pecorino romano intesa ad
ottenere l'approvazione di alcune modifiche al citato disciplinare di
produzione;
  Visto il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della  richiamata  legge  n.  125/1954,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1994;
  Esaminate le istanze e controdeduzioni al parere predetto;
  Considerato che le modifiche al disciplinare di produzione proposte
dal  Consorzio istante configurano un prodotto le cui caratteristiche
derivano prevalentemente dalle condizioni  ambientali  e  dai  metodi
tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione
del formaggo "Pecorino romano" comprende  l'intero  territorio  delle
regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.