IL PRESIDENTE
  Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'   sociale  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 e 21  gennaio
1994  di  autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa    rilasciati    alla    societa'    Intercontinentale
assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101;
  Vista   l'istanza   con  la  quale  la  societa'  Intercontinentale
assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n.  101,  ha
chiesto    di   essere   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami  altri  danni   ai   beni,
limitatamente  ai  rischi gia' compresi nei rami bestiame e grandine;
perdite pecuniarie di vario  genere,  limitatamente  ai  rischi  gia'
compresi  nel  ramo  pioggia e tutela giudiziaria, di cui al punto A)
della teballa allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,   nella   seduta  del  25  maggio  1995,  ritenuta  la
sussistenza dei requisiti di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  previsti  dalla  normativa  vigente,  si  e' espresso
favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla
societa' Intercontinentale assicurazioni S.p.a.;
                              Autorizza
la societa' Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma,
via  di  Priscilla  n.  101,  ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami  altri  danni   ai   beni,
limitatamente  ai  rischi gia' compresi nei rami bestiame e grandine;
perdite pecuniarie di vario  genere,  limitatamente  ai  rischi  gia'
compresi  nel  ramo  pioggia e tutela giudiziaria, di cui al punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1995
                                            Il presidente: SANGIORGIO